Introduzione dell’istanza – Istruzione pratica

Introduzione dell’istanza1

(ricorsi individuali ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione)

I. Generalità

1. I ricorsi presentati ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione devono essere proposti per iscritto. Non è possibile presentare ricorsi per telefono. Salvo nei casi previsti dall’articolo 47 del regolamento della Corte, solo un formulario di ricorso completo interrompe il decorso del termine di quattro mesi fissato dall’articolo 35 § 1 della Convenzione. Il formulario di ricorso è disponibile online sul sito internet della Corte2. I ricorrenti sono vivamente invitati a scaricarlo e a stamparlo piuttosto che chiedere alla Corte di inviare loro una versione cartacea per posta. In tal modo risparmieranno tempo e saranno maggiormente in grado di presentare un ricorso completo entro il termine di quattro mesi. Il sito della Corte fornisce anche assistenza per compilare i vari campi del formulario.

2. I ricorsi devono essere inviati al seguente indirizzo:

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 Strasbourg Cedex
FRANCE

3. La trasmissione di un ricorso via fax non interrompe il decorso del termine di quattro mesi fissato dall’articolo 35 § 1. I ricorrenti, prima dello scadere del termine di quattro mesi, devono far seguire il fax da un invio per posta dell’originale del formulario firmato.

4. I ricorrenti devono dare prova di diligenza nello scambio della corrispondenza con la cancelleria della Corte. Un ritardo nella risposta o una mancata risposta possono essere considerati come il segno che il ricorrente non intende più mantenere il suo ricorso.

II. Forma e contenuto

5. Le dichiarazioni fatte nel formulario di ricorso con riguardo ai fatti, alle doglianze e all’osservanza dei requisiti relativi all’esaurimento delle vie di ricorso interne, e al termine per la presentazione del ricorso fissato dall’articolo 35 § 1 della Convenzione, devono essere conformi alle disposizioni dell’articolo 47 del regolamento. Le dichiarazioni supplementari, presentate, se del caso, su fogli separati, non devono superare le 20 pagine (articolo 47 § 2 b) del regolamento) e devono:

a) essere scritte su fogli formato A4 con margine di almeno 3,5 cm. di larghezza;

b) essere perfettamente leggibili e, se dattiloscritte, il testo deve essere redatto almeno in corpo 12 e le note a piè di pagina in corpo 10, con interlinea 1,5;

c) contenere solo numeri espressi in cifre, e non in lettere;

d) contenere i numeri di pagina (le pagine devono essere numerate consecutivamente);

e) essere divise in paragrafi numerati;

f) essere suddivise in capitoli come segue: “Fatti”, “Doglianze o esposizione delle violazioni” e “Informazioni relative all’esaurimento delle vie di ricorso interne e al rispetto del termine fissato nell’articolo 35 § 1”.

6. Tutti i campi pertinenti del formulario di ricorso devono essere compilati con parole. Deve essere evitato l’uso di simboli, segni o abbreviazioni. Le risposte devono essere formulate a parole, anche se sono negative o se la domanda non sembra pertinente.

7. Il ricorrente deve esporre i fatti, le proprie doglianze e le spiegazioni relative all’osservanza dei criteri di ricevibilità nell’apposito riquadro del formulario di ricorso. Queste informazioni devono essere sufficienti per permettere alla Corte di determinare la natura e l’oggetto del ricorso. Il formulario così compilato deve essere di per sé sufficiente. Non basta allegare un’esposizione dei fatti, delle doglianze e delle informazioni relative all’osservanza dei criteri, nemmeno aggiungendo la menzione “si veda allegato”. La presenza di queste informazioni sul formulario di ricorso ha lo scopo di aiutare la Corte a esaminare e ad assegnare rapidamente i nuovi ricorsi. Se necessario, possono essere fornite informazioni supplementari in un documento a parte di non più di 20 pagine. Le informazioni supplementari non possono in nessun caso sostituire l’esposizione dei fatti, delle doglianze e delle spiegazioni relative all’osservanza dei criteri di ricevibilità, che deve necessariamente figurare nel formulario stesso. Un formulario di ricorso che non contenga tali informazioni non sarà considerato conforme all’articolo 47 del regolamento.

8. Una persona giuridica (ossia una società, un’organizzazione non governativa o un’associazione) che intenda adire la Corte, deve farlo tramite un rappresentante la cui identità deve essere indicata nell’apposito riquadro del formulario di ricorso; quest’ultimo deve inoltre fornire le sue generalità e spiegare a quale titolo agisce in nome della persona giuridica, o quale sia il suo legame con quest’ultima. Con il formulario di ricorso deve essere fornita la prova che il rappresentante ha la qualità per agire in nome della persona giuridica, ad esempio un estratto del registro delle imprese o una relazione dell’organo direttivo. Il rappresentante della persona giuridica e l’avvocato autorizzato a difenderla dinanzi alla Corte non sono la stessa persona. È possibile che il rappresentante della persona giuridica sia anche avvocato o giurista, e che sia altresì competente per garantire la funzione di rappresentante in giudizio. In ogni caso è opportuno compilare entrambe le parti del formulario di ricorso relative alla rappresentanza e allegare i documenti richiesti attestanti l’esistenza di un mandato di rappresentanza della persona giuridica.

9. Un ricorrente non è obbligato ad essere rappresentato da un difensore nel momento in cui presenta il ricorso. Se dà mandato a un avvocato, è necessario compilare il riquadro del formulario di ricorso riservato alla procura. In questo caso, la firma del ricorrente e quella del suo rappresentante devono essere apposte in tale riquadro. In questa fase non è consentito fornire una procura su un formulario separato in quanto la Corte chiede che tutte le informazioni fondamentali siano presenti sul formulario di ricorso. Se si eccepisce l’impossibilità per il ricorrente di apporre la propria firma nel riquadro del formulario di ricorso riservato alla procura a causa di difficoltà pratiche insormontabili, è necessario spiegare alla Corte in che cosa consistano tali difficoltà, producendo le prove a sostegno. Non è possibile eccepire la mancanza di tempo dovuta alla necessità di compilare il formulario rapidamente allo scopo di rispettare il termine di sei mesi.

10. Il formulario di ricorso deve essere accompagnato dai documenti pertinenti:

a) relativi alle decisioni o alle misure denunciate;

b) che dimostrino che il ricorrente ha rispettato la regola dell’esaurimento delle vie di ricorso interne e il termine di cui all’articolo 35 § 1 della Convenzione;

c) contenenti, se del caso, informazioni relative ad altri procedimenti internazionali.

Se il ricorrente non è in grado di produrre copia di uno dei suddetti documenti, deve in ogni caso darne una spiegazione soddisfacente; non gli sarà sufficiente indicare semplicemente di avere incontrato delle difficoltà se è ragionevole aspettarsi che la spiegazione sia suffragata da documenti a sostegno, ad esempio una prova di indigenza, un rifiuto da parte delle autorità di fornire una decisione o altri elementi che dimostrino l’impossibilità per il ricorrente di ottenere il documento in questione. Se non viene fornita alcuna spiegazione, o se la spiegazione fornita è insufficiente, il ricorso non sarà attribuito a una formazione giudiziaria.

I documenti forniti per via telematica devono rispettare il formato richiesto nella presente istruzione e devono inoltre essere classificati e numerati secondo l’ordine dell’elenco riportato nel formulario di ricorso.

11. Se il ricorrente ha già presentato uno o più ricorsi sui quali la Corte ha deciso o se ha uno o più ricorsi pendenti dinanzi alla Corte, deve informarne la cancelleria, precisando il numero di tali ricorsi.

12.

(a) Quando un ricorrente chiede di non divulgare la sua identità, deve fornire una spiegazione scritta, conformemente all’articolo 47 § 4 del regolamento.

(b) Il ricorrente deve anche precisare, nel caso in cui la sua domanda di anonimato sia accolta dal presidente della camera, se desidera essere nominato con le sue iniziali o con una semplice lettera (per esempio “X”, “Y” o “Z”).

13. Il formulario di ricorso deve essere firmato dal ricorrente o dal rappresentante designato. Se il ricorrente è rappresentato, deve apporre la firma, così come il suo rappresentante, nel riquadro del formulario di ricorso riservato alla procura. Né il formulario di ricorso né il riquadro riservato alla procura possono essere firmati “per procura” (“p.p.”)

III. Ricorsi raggruppati e ricorrenti multipli

14. Se un ricorrente o un rappresentante presenta per più ricorrenti dei ricorsi relativi a fatti diversi, deve essere utilizzato un formulario di ricorso per ciascuno, indicando tutte le informazioni richieste e allegando al formulario corrispondente i documenti relativi a ciascun ricorrente.

15. Se vi sono più di dieci ricorrenti, il rappresentante deve fornire, oltre ai formulari di ricorso e ai documenti, una tabella che riassuma le informazioni personali richieste per ciascun ricorrente. La tabella può essere scaricata dal sito internet della Corte2. Se il rappresentante è avvocato, la tabella deve anche essere fornita in formato elettronico.

16. Se la causa riguarda un grande numero di ricorrenti o di ricorsi, la Corte può chiedere ai ricorrenti o ai loro rappresentanti di fornire il testo delle loro osservazioni e dichiarazioni o i loro documenti per via telematica o con un altro mezzo. Essa può inoltre chiedere loro di adottare misure volte ad agevolare l’esame efficace e rapido dei ricorsi.

IV. Mancata risposta alle richieste di informazioni o inosservanza delle istruzioni impartite

17. Il fatto di non fornire entro i termini fissati le informazioni o i documenti supplementari richiesti dalla Corte, o di non rispettare le istruzioni impartite dalla Corte stessa per quanto riguarda la forma e il modo in cui il ricorso deve essere presentato, anche in caso di ricorsi raggruppati o di ricorrenti multipli, può, a seconda della fase della procedura, condurre la Corte a non esaminare il o i ricorsi, a dichiararli irricevibili o a cancellarli dal ruolo.

__________

1 Istruzione pratica emanata dal presidente della Corte a titolo dell’articolo 32 del regolamento il 1 novembre 2003 ed emendata il 22 settembre 2008, il 24 giugno 2009, il 6 novembre 2013, il 5 ottobre 2015, il 27 novembre 2019, il 25 gennaio 2021 e il 1 febbraio 2022. Questa istruzione pratica completa gli articoli 45 e 47 del regolamento.

2 www.echr.coe.int