Regolamento della Corte – Articolo 47

Regolamento della Corte

Articolo 471 – Contenuto di un ricorso individuale

1. Ogni ricorso depositato a norma dell’articolo 34 della Convenzione è presentato mediante il formulario di ricorso fornito dalla Cancelleria, salvo che la Corte decida altrimenti. Il ricorso deve contenere tutte le informazioni richieste nelle diverse parti del formulario e indicare:

a) il nome, la data di nascita, la nazionalità e l’indirizzo del ricorrente e, nel caso di persona giuridica, la denominazione completa, la data di costituzione o di registrazione, il numero di registrazione (se del caso) e l’indirizzo ufficiale;

b) all’occorrenza, il nome, l’indirizzo, i numeri di telefono e di fax e l’indirizzo e-mail del rappresentante;

c) qualora il ricorrente sia rappresentato, la data e la firma in originale del ricorrente, nel riquadro del formulario di ricorso riservato alla procura; la firma in originale del rappresentante, per accettazione dell’incarico ad agire in nome del ricorrente, deve ugualmente figurare nel rispettivo riquadro; la Corte può accettare sottoscrizioni in copia o altre attestazioni di conferimento di rappresentanza valide ai sensi del diritto interno delle Parti contraenti, se vengono addotte ragioni imperative per l’inosservanza di predetti obblighi e se il formulario di procura fornito dalla Corte, con firme in originale, è trasmesso alla Corte entro un termine ragionevole;

d) la o le Parti contraenti contro cui il ricorso è diretto;

e) un’esposizione succinta e leggibile dei fatti;

f) un’esposizione succinta e leggibile della o delle violazioni della Convenzione lamentate e delle relative argomentazioni; e

g) un’esposizione succinta e leggibile che dimostri il rispetto da parte del ricorrente dei criteri di ricevibilità enunciati all’articolo 35 § 1 della Convenzione.

2.

a) Tutte le informazioni di cui al succitato paragrafo 1, lettere da e) a g), devono essere riportate nella parte corrispondente del formulario di ricorso ed essere di per sé sufficienti a consentire alla Corte di determinare natura e oggetto del ricorso senza dover consultare altri documenti.

b) Il ricorrente può tuttavia integrare tali informazioni allegando al formulario di ricorso un documento di massimo 20 pagine nel quale espone in maniera dettagliata i fatti, le violazioni della Convenzione lamentate e le relative argomentazioni.

3.1. Il formulario di ricorso deve essere firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante ed essere corredato:

a) dalle copie dei documenti relativi alle decisioni o ai provvedimenti di natura giurisdizionale o diversa di cui si lamenta;

b) dalle copie dei documenti e decisioni idonei a dimostrare che il ricorrente ha esaurito le vie di ricorso interne e rispettato il termine previsto dall’articolo 35 § 1 della Convenzione;

c) se del caso, dalle copie dei documenti relativi ad altre procedure internazionali di inchiesta o di risoluzione;

d) se il ricorrente è una persona giuridica, come previsto dal paragrafo 1 a) del presente articolo, dai documenti idonei a dimostrare che la persona che introduce il ricorso ha la capacità a rappresentarla o è munita di procura in tal senso;

3.2. I documenti presentati a sostegno del ricorso devono essere elencati in ordine cronologico, recare una numerazione consecutiva ed essere chiaramente identificabili.

4. Il ricorrente che non desideri che la sua identità sia rivelata deve precisarlo fornendo le ragioni che giustifichino una deroga alla regola normale di pubblicità della procedura dinanzi la Corte. Quest’ultima può autorizzare l’anonimato o decidere di concederlo d’ufficio.

5.1. In caso di non rispetto dei requisiti elencati ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, il ricorso non sarà esaminato dalla Corte, salvo che:

a) il ricorrente abbia fornito una spiegazione soddisfacente sui motivi del mancato rispetto dei requisiti suindicati;

b) il ricorso riguardi una domanda di misura provvisoria;

c) la Corte decide altrimenti, d’ufficio o su richiesta del ricorrente.

5.2. La Corte potrà sempre chiedere al ricorrente di presentare, entro un termine stabilito, qualsiasi informazione o documento utile, nella forma o secondo modalità ritenute opportune.

6.

a) Conformemente all’articolo 35 § 1 della Convenzione, un ricorso si considera introdotto alla data di invio alla Corte del formulario di ricorso che soddisfi i requisiti fissati dal presente articolo (la data facente fede è quella del timbro postale).

b) Se lo ritiene giustificato, la Corte può tuttavia decidere di prendere in considerazione una data diversa.

7. Il ricorrente ha l’onere di informare la Corte di ogni cambiamento di indirizzo e di fornire ogni informazione utile per l’esame del ricorso.

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1 Cosi’ come modificato dalla Corte il 17 giugno e l’8 luglio 2002, l’11 dicembre 2007, il 22 settembre 2008, il 6 maggio 2013, il 1 giugno e il 5 ottobre 2015 e il 18 gennaio 2024.