Protocollo n. 12 alla Convenzione dei Diritti dell’Uomo

Fanno fede unicamente le versioni inglese e francese del Protocollo. Questa traduzione non è una versione ufficiale del Protocollo.

Firma, ratifica, entrata in vigore, dichiarazioni, denuncia, applicazione territoriale: notifiche, comunicazioni

PaeseFirmaRatificaEntrata in vigoreDichiarazioni, denunciaApplicazione territoriale: notificheComunicazioni
Albania26/05/200326/11/2004 01/04/2005 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Andorra31/05/200706/05/200801/09/2008[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Armenia18/06/200417/12/200401/04/2005 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Austria04/11/2000nono
Azerbaijan12/11/2003nono
Belgio04/11/2000nono
Bosnia-Erzegovina24/04/200229/07/200301/04/2005[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Bulgarianonono
Croazia06/03/200203/02/2003 01/04/2005 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Cipro04/11/200030/04/200201/04/2005[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Cechia04/11/2000nono
Danimarcanonono
Estonia04/11/2000nono
Finlandia04/11/200017/12/200401/04/2005[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Francianonono
Georgia04/11/200015/06/200101/04/2005[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Germania04/11/2000nono
Grecia04/11/2000nono
Ungheria04/11/2000nono
Islanda04/11/2000nono
Irlanda04/11/2000nono
Italia04/11/2000nono
Lettonia04/11/2000nono
Liechtenstein04/11/2000nono
Lituanianonono
Lussemburgo04/11/200021/03/200601/07/2006[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Malta08/12/201508/12/2015 01/04/2016 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Monacononono
Montenegro03/04/2003103/03/2004106/06/2006[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Paesi Bassi04/11/200028/07/200401/04/2005 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Macedonia del Nord04/11/200013/07/200401/04/2005[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Norvegia15/01/2003nono
Polonianonono
Portogallo04/11/200016/01/201701/05/2017[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Moldavia04/11/2000nono
Romania04/11/200017/07/200601/11/2006 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Russia04/11/20002nono
San Marino04/11/200025/04/200301/04/2005 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Serbia03/04/2003103/03/2004101/04/2005 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Slovacchia04/11/2000nono
Slovenia07/03/200107/07/2010 01/11/2010 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Spagna04/10/2005 13/02/2008 01/06/2008 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Svezianonono
Svizzeranonono
Turchia18/04/2001 nono
Ucraina04/11/200027/03/200601/07/2006 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Regno Unitononono

1 Date di firma e ratifica da parte dell’unione statale di Serbia e Montenegro.

2 Conformemente alla Risoluzione CM/Res(2022)3 adottata dal Comitato dei Ministri il 23/03/2022, la Federazione Russa cesserà di essere Parte del Trattato STE n. 5 il 16/09/2022. Di conseguenza, la Federazione Russa cesserà di essere firmataria del Protocollo anche il 16/09/2022.

ETS (STE) n. 177

Protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali

Roma, 4.XI.2000

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo,

tenuto conto del principio fondamentale, secondo il quale tutte le persone sono uguali innanzi alla legge e hanno diritto alla stessa protezione da parte della legge;

risoluti ad adottare ulteriori misure per promuovere l’uguaglianza di tutte le persone mediante l’applicazione collettiva di un divieto generale di discriminazione mediante la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata “la Convenzione”);

riaffermando che il principio della non discriminazione non impedisce agli Stati Parte di adottare misure per promuovere una piena ed effettiva uguaglianza, a condizione che queste rispondano a una giustificazione oggettiva e ragionevole,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Divieto generale di discriminazione

1. Il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l‘origine nazionale o sociale, l‘appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.

2. Nessuno potrà essere oggetto di discriminazione da parte di una qualsivoglia autorità pubblica per i motivi menzionati al paragrafo 1.

Articolo 2
Applicazione territoriale

1. Ogni Stato, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, può specificare il territorio o i territori ai quali si applicherà il presente Protocollo.

2. Ogni Stato, in ogni altro momento successivo, può estendere l’applicazione del presente Protocollo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Rispetto a tale territorio, il Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale.

3. Qualsiasi dichiarazione resa in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata rispetto a ogni territorio specificato in detta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa. Il ritiro o la modifica avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

4. Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà considerata come presentata in conformità al paragrafo 1 dell’articolo 56 della Convenzione.

5. Ogni Stato che ha reso una dichiarazione conformemente ai paragrafi 1 e 2 di questo articolo può, in ogni momento successivo, dichiarare relativamente a uno o a più territori previsti in tale dichiarazione che accetta la competenza della Corte a ricevere ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati conformemente all‘articolo 34 della Convenzione, in virtù dell’articolo 1 del presente Protocollo.

Articolo 3
Relazioni con la Convenzione

Gli Stati Parte considereranno gli articoli 1 e 2 del presente Protocollo come articoli aggiuntivi alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 4
Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d’Europa non potrà ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver contemporaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.

Articolo 5
Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dal presente Protocollo conformemente alle disposizioni dell’articolo 4.

2. Per ogni Stato membro che esprimerà successivamente il proprio consenso a essere vincolato dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 6
Funzioni del depositario

Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa:

(a) ogni firma;

(b) il deposito di ogni strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione;

(c) ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 2 e 5;

(d) ogni altro atto, notifica o comunicazione riguardante il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Roma, il 4 novembre 2000, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia autenticata a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa.