Protocollo n. 13 alla Convenzione dei Diritti dell’Uomo

Fanno fede unicamente le versioni inglese e francese del Protocollo. Questa traduzione non è una versione ufficiale del Protocollo.

Firma, ratifica, entrata in vigore, dichiarazioni, denuncia, applicazione territoriale: notifiche, comunicazioni

PaeseFirmaRatificaEntrata in vigoreDichiarazioni, denunciaApplicazione territoriale: notificheComunicazioni
Albania26/05/200306/02/2007 01/06/2007 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Andorra03/05/200226/03/2003 01/07/2003[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Armenia19/05/2006 nono
Austria03/05/200212/01/2004 01/05/2004 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Azerbaijan08/03/2023 19/10/2023 01.02.2024[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Belgio03/05/200223/06/2003 01/10/2003[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Bosnia-Erzegovina03/05/200229/07/200301/11/2003 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Bulgaria21/11/2002 13/02/2003 01/07/2003[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Croazia03/07/2002 03/02/2003 01/07/2003[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Cipro03/05/200212/03/2003 01/07/2003[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Cechia03/05/200202/07/2004 01/11/2004[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Danimarca03/05/200228/11/2002 01/07/2003[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Estonia03/05/200225/02/2004 01/06/2004 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Finlandia03/05/200229/11/2004 01/03/2005 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Francia03/05/200210/10/2007 01/02/2008 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Georgia03/05/200222/05/2003 01/09/2003 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Germania03/05/200211/10/2004 01/02/2005 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Grecia03/05/200201/02/2005 01/06/2005 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Ungheria03/05/200216/07/2003 01/11/2003 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Islanda03/05/200210/11/2004 01/03/2005 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Irlanda03/05/200203/05/200201/07/2003[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Italia03/05/200203/03/2009 01/07/2009 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Lettonia03/05/200226/01/2012 01/05/2012 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Liechtenstein03/05/200205/12/2002 01/07/2003[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Lituania03/05/200229/01/2004 01/05/2004 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Lussemburgo03/05/200221/03/200601/07/2006 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Malta03/05/200203/05/200201/07/2003[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Monaco05/10/200430/11/200501/03/2006[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Montenegro03/04/2003103/03/2004106/06/2006[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Paesi Bassi03/05/200210/02/200601/06/2006[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Macedonia del Nord03/05/200213/07/200401/11/2004[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Norvegia03/05/200216/08/200501/12/2005[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Polonia03/05/200223/05/201401/09/2014[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Portogallo03/05/200203/10/200301/02/2004[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Moldavia03/05/200218/10/200601/02/2007[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Romania03/05/200207/04/200301/08/2003[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
San Marino03/05/200225/04/200301/08/2003[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Serbia03/04/2003103/03/2004101/07/2004[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Slovacchia24/07/200218/08/200501/12/2005[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Slovenia03/05/200204/12/200301/04/2004[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Spagna03/05/200216/12/200901/04/2010[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Svezia03/05/200222/04/200301/08/2003[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Svizzera03/05/200203/05/200201/07/2003[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Turchia09/01/200420/02/200601/06/2006[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Ucraina03/05/200211/03/200301/07/2003[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Regno Unito03/05/200210/10/200301/02/2004[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]

1 Date di firma e ratifica da parte dell’unione statale di Serbia e Montenegro.

ETS (STE) n. 187

Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, relativo all’abolizione della pena di morte in tutte le circostanze

Vilnius, 3.V.2002

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo,

convinti che il diritto di ogni persona alla vita sia un valore fondamentale in una società democratica, e che l’abolizione della pena di morte sia essenziale per la protezione di tale diritto e per il pieno riconoscimento della dignità inerente a tutti gli esseri umani;

desiderosi di rafforzare la protezione del diritto alla vita garantito dalla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito, denominata “la Convenzione”);

prendendo nota del fatto che il Protocollo n. 6 alla Convenzione relativo all’abolizione della pena di morte, firmato a Strasburgo il 28 aprile 1983, non esclude la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra;

risoluti ad abolire in via definitiva la pena di morte in qualsiasi circostanza,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Abolizione della pena di morte

La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato.

Articolo 2
Divieto di deroghe

Non è autorizzata alcuna deroga alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione.

Articolo 3
Divieto di riserve

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell’articolo 57 della Convenzione.

Articolo 4
Applicazione territoriale

1. Qualsiasi Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, specificare il territorio o i territori ai quali si applicherà il presente Protocollo.

2. Qualsiasi Stato può, in ogni altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore nei confronti di tale territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale.

3. Qualsiasi dichiarazione resa in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata relativamente a qualsiasi territorio specificato in questa dichiarazione mediante notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro o la modifica avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 5
Relazioni con la Convenzione

Gli Stati contraenti considereranno gli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo come articoli aggiuntivi alla Convenzione, e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 6
Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d’Europa non potrà ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver contemporaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.

Articolo 7
Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dal presente Protocollo conformemente alle disposizioni del suo articolo 6.

2. Per ogni Stato membro che esprimerà successivamente il proprio consenso a essere vincolato dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 8
Funzioni del depositario

Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa:

(a) ogni firma;

(b) il deposito di ogni strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione;

(c) qualsiasi data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente ai suoi articoli 4 e 7;

(d) qualsiasi altro atto, notifica o comunicazione relativi al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Vilnius, il 3 maggio 2002, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che verrà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia autenticata a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa.