Protocollo n. 16 alla Convenzione dei Diritti dell’Uomo

Fanno fede unicamente le versioni inglese e francese del Protocollo. Questa traduzione non è una versione ufficiale del Protocollo.

Firma, ratifica, entrata in vigore, riserve, dichiarazioni, denuncia, deroghe, applicazione territoriale: notifiche, comunicazioni

PaeseFirmaRatificaEntrata in vigoreRiserveDichiarazioni, denuncia, derogheApplicazione territoriale: notificheComunicazioni
Albania24/11/201422/07/2015 01/08/2018 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Andorra12/04/2018 16/05/2019 01/09/2019 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Armenia02/10/2013 31/01/2017 01/08/2018 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Austrianonono
Azerbaijan18/11/2021 06/07/2023 01/11/2023 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Belgio08/11/2018 22/11/2022 01/03/2023 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Bosnia-Erzegovina11/05/2018 09/03/2021 01/07/2021 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Bulgarianonono
Croazianonono
Ciprononono
Cechianonono
Danimarcanonono
Estonia17/02/2014 31/08/2017 01/08/2018 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Finlandia02/10/2013 07/12/2015 01/08/2018 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Francia02/10/2013 12/04/2018 01/08/2018 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Georgia19/06/2014 06/07/2015 01/08/2018 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Germanianonono
Grecia02/03/2017 05/04/2019 01/08/2019 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Ungherianonono
Islandanonono
Irlandanonono
Italia02/10/2013 nono
Lettonianonono
Liechtensteinnonono
Lituania10/06/2014 02/09/2015 01/08/2018 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Lussemburgo06/09/2018 14/05/2020 01/09/2020 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Maltanonono
Monacononono
Montenegro13/12/2021 14/02/2023 01/06/2023 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Paesi Bassi07/11/2013 12/02/2019 01/06/2019 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Macedonia del Nord09/09/2021 25/09/2023 01/01/2024 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Norvegia27/06/2014 nono
Polonianonono
Portogallononono
Moldavia03/03/2017 22/06/2023 01/10/2023 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Romania14/10/2014 15/09/2022 01/01/2023 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
San Marino02/10/2013 16/02/2015 01/08/2018 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Serbianonono
Slovacchia02/10/2013 17/12/2019 01/04/2020 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Slovenia02/10/2013 26/03/2015 01/08/2018 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Spagnanonono
Svezianonono
Svizzeranonono
Turchia20/12/2013 nono
Ucraina20/06/2014 22/03/2018 01/08/2018 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Regno Unitononono

CETS (STCE) n. 214

Protocollo n. 16 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali

Strasburgo, 2.X.2013

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e le altre Alte Parti contraenti della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata “la Convenzione”), firmatari del presente Protocollo,

viste le disposizioni della Convenzione e, in particolare, l’articolo 19 che istituisce la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (qui di seguito denominata “la Corte”);

considerato che l’ampliamento delle competenze della Corte per fornire pareri consultivi rafforzerà ulteriormente l’interazione fra la Corte e le autorità nazionali e, dunque, l’attuazione della Convenzione conformemente al principio di sussidiarietà;

visto il Parere n. 285 (2013) adottato dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa il 28 giugno 2013,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. Le corti e i tribunali supremi di un’Alta Parte contraente, così come specificato in conformità all’articolo 10, possono richiedere alla Corte di fornire pareri consultivi riguardanti questioni di principio relative all’interpretazione o applicazione dei diritti e delle libertà definiti nella Convenzione o nei suoi protocolli.

2. La corte o il tribunale richiedente può richiedere un parere consultivo soltanto nell’ambito di un giudizio pendente dinanzi a tale corte o tribunale.

3. La corte o il tribunale richiedente deve fornire una motivazione ragionata della richiesta, nonché esporre il contesto di fatto e di diritto della causa pendente.

Articolo 2

1. Un collegio di cinque giudici della Grande Sezione decide se accettare la richiesta di parere consultivo in conformità all’articolo 1. Il collegio deve motivare l’eventuale mancata accettazione di una richiesta.

2. Se il collegio accetta la richiesta, la Grande Sezione formula il parere consultivo.

3. Il collegio e la Grande Sezione di cui ai precedenti paragrafi comprendono, d’ufficio, il giudice eletto in relazione all’Alta Parte contraente a cui appartiene la corte o il tribunale richiedente. In caso di assenza di tale giudice, o se egli non è in grado di svolgere la sua funzione, siede in qualità di giudice una persona scelta dal Presidente della Corte su una lista presentata previamente da quella Parte.

Articolo 3

Il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa e l’Alta Parte contraente a cui appartiene la corte o il tribunale richiedente hanno il diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze. Nell’interesse di una corretta amministrazione della giustizia, il Presidente della Corte può invitare anche ogni altra Alta Parte contraente o persona a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze.

Articolo 4

1. Devono essere fornite delle motivazioni per i pareri consultivi.

2. Se il parere non esprime in tutto o in parte l’opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di allegarvi l’esposizione della sua opinione individuale.

3. I pareri consultivi sono comunicati alla corte o al tribunale richiedente e all’Alta Parte contraente a cui appartiene la corte o il tribunale.

4. I pareri consultivi sono pubblicati.

Articolo 5

I pareri consultivi non sono vincolanti.

Articolo 6

Le Alte Parti contraenti considereranno le disposizioni degli articoli 1–5 del presente Protocollo come articoli aggiuntivi alla Convenzione, e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 7

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma delle Alte Parti contraenti della Convenzione, che possono esprimere il loro consenso a esservi vincolate:

(a) con firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; o

(b) con firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Articolo 8

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data alla quale dieci Alte Parti contraenti della Convenzione avranno espresso il proprio consenso a essere vincolate dal Protocollo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 7.

2. Per ogni Alta Parte contraente della Convenzione che esprime successivamente il proprio consenso ad essere vincolata dal presente Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato espresso il consenso ad essere vincolata dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell’articolo 7.

Articolo 9

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo in virtù dell’articolo 57 della Convenzione.

Articolo 10

Al momento della firma o al deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, ogni Alta Parte contraente della Convenzione indica le corti o i tribunali designati ai fini dell’articolo 1, paragrafo 1, del presente Protocollo. Tale dichiarazione può essere modificata in qualsiasi data successiva e nello stesso modo.

Articolo 11

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa e alle altre Alte Parti contraenti della Convenzione:

(a) ogni firma;

(b) il deposito di ogni strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione;

(c) qualsiasi data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformità all’articolo 8;

(d) qualsiasi dichiarazione resa conformemente all’articolo 10; e

(e) qualsiasi altro atto, notifica o comunicazione relative al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 2 ottobre 2013, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che verrà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne invierà una copia certificata conforme a ciascuno Stato Membro del Cownsiglio d’Europa e alle altre Alte Parti contraenti della Convenzione.