Protocollo n. 7 alla Convenzione dei Diritti dell’Uomo

Il testo del Protocollo è presentato così come modificato dalle disposizioni del Protocollo n. 11 in vigore dal 1 novembre 1998.
Fanno fede unicamente le versioni inglese e francese del Protocollo. Questa traduzione non è una versione ufficiale del Protocollo.

Firma, ratifica, entrata in vigore, riserve, dichiarazioni, denuncia, applicazione territoriale: notifiche, comunicazioni

PaeseFirmaRatificaEntrata in vigoreRiserveDichiarazioni, denunciaApplicazione territoriale: notificheComunicazioni
Albania02/10/199602/10/199601/01/1997[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Andorra31/05/200706/05/200801/08/2008[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Armenia25/01/200126/04/200201/07/2002[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Austria19/03/1985 14/05/1986 01/11/1988[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Azerbaijan25/01/200115/04/200201/07/2002[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Belgio11/05/2005 13/04/2012 01/07/2012[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Bosnia-Erzegovina24/04/200212/07/200201/10/2002[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Bulgaria03/11/199304/11/200001/02/2001[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Croazia06/11/199605/11/199701/02/1998[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Cipro02/12/1999 15/09/200001/12/2000[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Cechia21/02/1991118/03/1992101/01/1993[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Danimarca22/11/198418/08/1988 01/11/1988[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Estonia14/05/199316/04/199601/07/1996[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Finlandia05/05/198910/05/199001/08/1990[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Francia22/11/198417/02/198601/11/1988[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Georgia17/06/199913/04/200001/07/2000[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Germania19/03/1985 nono
Grecia22/11/198429/10/1987 01/11/1988[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Ungheria06/11/199005/11/199201/02/1993[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Islanda19/03/1985 22/05/198701/11/1988[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Irlanda11/12/198403/08/2001 01/11/2001 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Italia22/11/198407/11/1991 01/02/1992 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Lettonia21/03/199727/06/199701/09/1997[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Liechtenstein07/12/200408/02/200501/05/2005[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Lituania14/05/199320/06/199501/09/1995[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Lussemburgo22/11/198419/04/198901/07/1989[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Malta15/01/200315/01/200301/04/2003[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Monaco05/10/200430/11/200501/02/2006[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Montenegro03/04/2003203/03/2004206/06/2006[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Paesi Bassi22/11/1984nono
Macedonia del Nord14/06/199610/04/199701/07/1997[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Norvegia22/11/198425/10/198801/01/1989[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Polonia14/09/199204/12/200201/03/2003[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Portogallo22/11/198420/12/200401/03/2005 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Moldavia02/05/199612/09/199701/12/1997[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Romania04/11/199320/06/199401/09/1994[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Russia28/02/199605/05/199801/08/19983[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
San Marino01/03/198922/03/198901/06/1989[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Serbia03/04/2003203/03/2004201/06/2004 [ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Slovacchia21/02/1991118/03/1992101/01/1993[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Slovenia14/05/199328/06/199401/09/1994[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Spagna22/11/198416/09/200901/12/2009[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Svezia22/11/198408/11/198501/11/1988[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Svizzera28/02/198624/02/1988 01/11/1988[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Turchia14/03/198502/05/201601/08/2016[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Ucraina19/12/199611/09/199701/12/1997[ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra][ing] [fra]
Regno Unitononono

1 Date di firma e ratifica da parte dell’ex Repubblica Federale Ceca e Slovacca.

2 Date di firma e ratifica da parte dell’unione statale di Serbia e Montenegro.

3 Conformemente alla Risoluzione CM/Res(2022)3 adottata dal Comitato dei Ministri il 23/03/2022, la Federazione Russa cesserà di essere Parte del Trattato STE n. 5 il 16/09/2022. Di conseguenza, la Federazione Russa cesserà di essere Parte del Protocollo anche il 16/09/2022.

ETS (STE) n. 117

Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali

Strasburgo, 22.XI.1984

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo,

risoluti ad adottare ulteriori misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni diritti e libertà mediante la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata “a Convenzione”),

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Garanzie procedurali in caso di espulsione di stranieri

1. Uno straniero regolarmente residente sul territorio di uno Stato non può essere espulso, se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla legge e deve poter:

(a) far valere le ragioni che si oppongono alla sua espulsione;

(b) far esaminare il suo caso; e

(c) farsi rappresentare a tali fini davanti all’autorità competente o a una o più persone designate da tale autorità.

2. Uno straniero può essere espulso prima dell’esercizio dei diritti enunciati al paragrafo 1 a, b e c del presente articolo, qualora tale espulsione sia necessaria nell’interesse dell’ordine pubblico o sia motivata da ragioni di sicurezza nazionale.

Articolo 2
Diritto a un doppio grado di giudizio in materia penale

1. Ogni persona dichiarata colpevole da un tribunale ha il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da una giurisdizione superiore. L’esercizio di tale diritto, ivi compresi i motivi per cui esso può essere esercitato, è disciplinato dalla legge.

2. Tale diritto può essere oggetto di eccezioni per reati minori, quali sono definiti dalla legge, o quando l’interessato è stato giudicato in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o è stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento.

Articolo 3
Diritto di risarcimento in caso di errore giudiziario

Qualora una condanna penale definitiva sia successivamente annullata o qualora la grazia sia concessa perchè un fatto sopravvenuto o nuove rivelazioni comprovano che vi è stato un errore giudiziario, la persona che ha scontato una pena in seguito a tale condanna sarà risarcita, conformemente alla legge o agli usi in vigore nello Stato interessato, a meno che non sia provato che la mancata rivelazione in tempo utile del fatto non conosciuto le sia interamente o parzialmente imputabile.

Articolo 4
Diritto di non essere giudicato o punito due volte

1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.

3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione.

Articolo 5
Parità tra i coniugi

I coniugi godono dell’uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civile tra di essi e nelle loro relazioni con i loro figli riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e in caso di suo scioglimento. Il presente articolo non impedisce agli Stati di adottare le misure necessarie nell’interesse dei figli.

Articolo 6
Applicazione territoriale

1. Ogni Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione, può designare il territorio o i territori sui quali si applicherà il presente Protocollo, indicando i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo su tale territorio o territori.

2. Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, può estendere l’applicazione del presente Protocollo a ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere revocata o modificata per quanto riguarda ogni territorio designato in tale dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale. La revoca o la modifica avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

4. Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà considerata come presentata in conformità al paragrafo 1 dell’articolo 56 della Convenzione.

5. Il territorio di ogni Stato sul quale il presente Protocollo si applica in virtù della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione da parte di tale Stato, e ciascuno dei territori sui quali il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, possono essere considerati come territori distinti ai fini del riferimento al territorio di uno Stato di cui all’articolo 1.

6. Ogni Stato che abbia reso una dichiarazione conformemente ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo, può in qualsiasi momento successivo, dichiarare, relativamente a uno o più dei territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte a pronunciarsi sui ricorsi di persone fisiche, o di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come previsto dall’articolo 34 della Convenzione a norma degli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo.

Articolo 7
Relazioni con la Convenzione

Gli Stati contraenti considerano gli articoli da 1 a 6 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.

Articolo 8
Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d’Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, d’accettazione o d’approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.

Articolo 9
Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di due mesi decorrente dalla data in cui sette Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell’articolo 8.

2. Per ogni Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo consenso a essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di due mesi decorrente dalla data del deposito dello strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione.

Articolo 10
Funzioni del depositario

Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa:

(a) ogni firma;

(b) il deposito di ogni strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione;

(c) ogni data d’entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 6 e 9;

(d) ogni altro atto, notifica o dichiarazione riguardante il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 22 novembre 1984 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia autenticata a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa.