Oleg Aniščik, rappresentante presso CEDU, CDU ONU, Interpol-CCF

La Corte europea dei Diritti dell’Uomo è un tribunale internazionale con sede a Strasburgo, competente ad esaminare unicamente ricorsi presentati da persone fisiche, da organizzazioni e da società che ritengono di aver subito la violazione di diritti riconosciuti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo è un trattato internazionale mediante il quale un gran numero di Stati europei si sono impegnati a proteggere alcuni diritti fondamentali. Tali diritti sono enunciati nella Convenzione e nei suoi Protocolli n. 1, 4, 6, 7, 12 e 13. Questi protocolli non sono stati ratificati da tutti gli Stati.

La Corte assicura l’applicazione della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo. La sua missione consiste nell’accertare che i diritti e le garanzie previsti dalla Convenzione siano rispettati dagli Stati. Per fare ciò, occorre che la Corte sia investita dell’esame di un ricorso, introdotto da un individuo e talvolta da uno Stato. Qualora constati una violazione di uno o più di questi diritti e garanzie, la Corte pronuncia una sentenza. Tale sentenza ha carattere vincolante: lo Stato interessato ha l’obbligo di conformarsi alla decisione.

Non è necessario che Lei abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Tuttavia la violazione lamentata deve essere stata commessa da uno degli Stati membri nell’ambito della propria giurisdizione che corrisponde generalmente al suo territorio. L’atto o gli atti contestati devono emanare da un’autorità pubblica di questo/questi Stato/Stati (ad esempio da un tribunale o da un’amministrazione pubblica). La Corte non può esaminare le doglianze dirette contro dei singoli o contro delle istituzioni di diritto privato, come le società commerciali. Lei deve essere personalmente e direttamente vittima della violazione che denuncia. Non può lamentarsi di una legge o di un altro atto in termini generali, ad esempio perché lo ritiene ingiusto. Allo stesso modo, non Le è consentito introdurre delle doglianze a nome di altre persone (a meno che tali persone non siano chiaramente identificate e Lei non sia il loro rappresentante ufficiale). Davanti alla Corte, Lei non può lamentarsi della violazione di uno strumento giuridico diverso dalla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, quali ad esempio la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo o la Carta dei diritti fondamentali.

È fondamentale che Lei abbia esaurito, nello Stato in questione, tutti i ricorsi suscettibili di porre rimedio alla situazione denunciata (si tratta, nella maggior parte dei casi, di un’azione dinanzi al tribunale competente, seguita all’occorrenza da un appello e da un ricorso presso una giurisdizione superiore). L’esercizio di questi ricorsi non è di per sé sufficiente: è necessario anche che Lei abbia puntualmente sollevato le Sue doglianze (cioè le allegazioni di una o più violazione della Convenzione) nell’ambito dei suddetti ricorsi. A partire della data della decisione interna definitiva (in generale il giudizio pronunciato dall’istanza giurisdizionale più alta in grado), Lei dispone di un termine di quattro mesi per introdurre il suo ricorso. Il formulario di ricorso, nonché tutte le informazioni e i documenti richiesti, devono pertanto essere inviati alla Corte al più tardi entro l’ultimo giorno del termine di quattro mesi. Verificare che esso contenga tutte le informazioni e tutti i documenti necessari.

La Corte non può esaminare qualsiasi tipo di doglianza. La sua competenza è delimitata dai criteri di ricevibilità enunciati nella Convenzione, che stabiliscono chi può adire la Corte, quando e in quali casi. Oltre il 90% dei ricorsi esaminati dalla Corte vengono dichiarati irricevibili. È quindi importante verificare che le doglianze sollevate rispondano ai criteri di ricevibilità. Al fine di ottenere maggiori informazioni su tali criteri, è possibile rivolgersi ad un avvocato.

L’esame della pratica è gratuito. Saranno a Suo carico solo le Sue spese (gli onorari dell’avvocato o le spese per la ricerca e la corrispondenza). La Corte non può aiutarla a pagare un avvocato per la redazione del Suo ricorso. Benché Lei non sia tenuto a essere rappresentato da un avvocato al momento del deposito del ricorso, ciò sarà necessario dal momento in cui la Corte dovesse decidere di comunicare il Suo ricorso al Governo.

Se la Corte accerta una violazione, essa può riconoscerle una “equa compensazione”, che consiste in un risarcimento economico dei pregiudizi sofferti. La Corte può altresì esigere che lo Stato condannato le rimborsi le spese che Lei ha anticipato per fare valere i Suoi diritti.