Protocollo n. 4 alla Convenzione dei Diritti dell’Uomo

Il testo del Protocollo è presentato così come modificato dalle disposizioni del Protocollo n. 11 in vigore dal 1 novembre 1998.
Fanno fede unicamente le versioni inglese e francese del Protocollo. Questa traduzione non è una versione ufficiale del Protocollo.

Firma, ratifica, entrata in vigore, riserve, dichiarazioni, denuncia, deroghe, applicazione territoriale: notifiche, comunicazioni

Albania 02/10/1996 02/10/1996 02/10/1996 [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra]
Andorra 31/05/2007 06/05/2008 06/05/2008 [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra]
Armenia 25/01/2001 26/04/2002 26/04/2002 [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra]
Austria 16/09/1963 18/09/1969 18/09/1969 [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra]
Azerbaijan 25/01/2001 15/04/2002 15/04/2002 [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra]
Belgio 16/09/1963 21/09/1970 21/09/1970 [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra]
Bosnia-Erzegovina 24/04/2002 12/07/2002 12/07/2002 [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra]
Bulgaria 03/11/1993 04/11/2000 04/11/2000 [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra]
Croazia 06/11/1996 05/11/1997 05/11/1997 [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra]
Cipro 06/10/1988 03/10/1989 03/10/1989 [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra]
Cechia 21/02/19911 18/03/19921 01/01/1993 [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra]
Danimarca 16/09/1963 30/09/1964 02/05/1968 [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra]
Estonia 14/05/1993 16/04/1996 16/04/1996 [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra]
Finlandia 05/05/1989 10/05/1990 10/05/1990 [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra]
Francia 22/10/1973 03/05/1974 03/05/1974 [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra]
Georgia 17/06/1999 13/04/2000 13/04/2000 [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra]
Germania 16/09/1963 01/06/1968 01/06/1968 [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra]
Grecia no no no
Ungheria 06/11/1990 05/11/1992 05/11/1992 [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra]
Islanda 16/11/1967 16/11/1967 02/05/1968 [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra]
Irlanda 16/09/1963 29/10/1968 29/10/1968 [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra]
Italia 16/09/1963 27/05/1982 27/05/1982 [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra]
Lettonia 21/03/1997 27/06/1997 27/06/1997 [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra]
Liechtenstein 07/12/2004 08/02/2005 08/02/2005 [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra]
Lituania 14/05/1993 20/06/1995 20/06/1995 [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra]
Lussemburgo 16/09/1963 02/05/1968 02/05/1968 [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra]
Malta 05/06/2002 05/06/2002 05/06/2002 [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra]
Monaco 05/10/2004 30/11/2005 30/11/2005 [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra]
Montenegro 03/04/20032 03/03/20042 06/06/2006 [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra]
Paesi Bassi 15/11/1963 23/06/1982 23/06/1982 [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra]
Macedonia del Nord 14/06/1996 10/04/1997 10/04/1997 [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra]
Norvegia 16/09/1963 12/06/1964 02/05/1968 [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra]
Polonia 14/09/1992 10/10/1994 10/10/1994 [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra]
Portogallo 27/04/1978 09/11/1978 09/11/1978 [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra]
Moldavia 02/05/1996 12/09/1997 12/09/1997 [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra]
Romania 04/11/1993 20/06/1994 20/06/1994 [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra]
Russia 28/02/1996 05/05/1998 05/05/19983 [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra]
San Marino 01/03/1989 22/03/1989 22/03/1989 [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra]
Serbia 03/04/20032 03/03/20042 03/03/2004 [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra]
Slovacchia 21/02/19911 18/03/19921 01/01/1993 [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra]
Slovenia 14/05/1993 28/06/1994 28/06/1994 [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra]
Spagna 23/02/1978 16/09/2009 16/09/2009 [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra]
Svezia 16/09/1963 13/06/1964 02/05/1968 [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra]
Svizzera no no no
Turchia 19/10/1992 no no
Ucraina 19/12/1996 11/09/1997 11/09/1997 [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra] [ing] [fra]
Regno Unito 16/09/1963 no no

1 Date di firma e ratifica da parte dell’ex Repubblica Federale Ceca e Slovacca.

2 Date di firma e ratifica da parte dell’unione statale di Serbia e Montenegro.

3 Conformemente alla Risoluzione CM/Res(2022)3 adottata dal Comitato dei Ministri il 23/03/2022, la Federazione Russa cesserà di essere Parte del Trattato STE n. 5 il 16/09/2022. Di conseguenza, la Federazione Russa cesserà di essere Parte del Protocollo anche il 16/09/2022.

ETS (STE) n. 46

Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, che riconosce alcuni diritti e libertà oltre quelli che già figurano nella Convenzione e nel Protocollo addizionale alla Convenzione

Strasburgo, 16.IX.1963

Preambolo

I Governi firmatari, membri del Consiglio d’Europa,

risoluti ad adottare misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata “la Convenzione”) e negli articoli da 1 a 3 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Divieto di imprigionamento per debiti

Nessuno può essere privato della sua libertà per il solo fatto di non essere in grado di adempiere a un’obbligazione contrattuale.

Articolo 2
Libertà di circolazione

1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza.

2. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio.

3. L’esercizio di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e che costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell’ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui.

4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate dall’interesse pubblico in una società democratica.

Articolo 3
Divieto di espulsione dei cittadini

1. Nessuno può essere espulso, a seguito di una misura individuale o collettiva, dal territorio dello Stato di cui è cittadino.

2. Nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino.

Articolo 4
Divieto di espulsioni collettive di stranieri

Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate.

Articolo 5
Applicazione territoriale

1. Ogni Alta Parte contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario generale del Consiglio d’Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo sui territori di cui cura le relazioni internazionali, designati nella medesima dichiarazione.

2. Ogni Alta Parte contraente che abbia presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine all’applicazione delle disposizioni del presente Protocollo su di un qualsiasi territorio.

3. Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà considerata come presentata in conformità al paragrafo 1 dell’articolo 56 della Convenzione.

4. Il territorio di ogni Stato sul quale il presente Protocollo si applica in virtù della ratifica o dell’accettazione da parte di tale Stato e ciascuno dei territori sui quali il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, saranno considerati come territori distinti ai fini dei riferimenti al territorio di uno Stato di cui agli articoli 2 e 3.

5. Ogni Stato che abbia reso una dichiarazione in conformità ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo può, in qualsiasi momento successivo, dichiarare, relativamente a uno o più dei territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte a pronunciarsi sui ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come previsto dall’articolo 34 della Convenzione, a norma degli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo o di alcuni di essi.

Articolo 6
Relazioni con la Convenzione

Le Alte Parti contraenti considereranno gli articoli da 1 a 5 di questo Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 7
Firma e ratifica

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma dei membri del Consiglio d’Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la sua ratifica. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di cinque strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

2. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa che notificherà a tutti i membri i nomi di quelli che lo avranno ratificato.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 16 settembre 1963 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale ne trasmetterà copia autenticata a ognuno degli Stati firmatari.