Firma, ratifica, adesione, successione, entrata in vigore, dichiarazioni, Comitato ONU per i diritti umani dopo la Corte EDU
StatoFirmaRatifica, adesione, successioneEntrata in vigoreDichiarazioniComitato ONU per i diritti umani dopo la Corte EDU1
Albaniaadesione04/10/200704/01/2008[ing] [fra]2
Algeriaadesione12/09/198912/12/1989[ing] [fra]non applicabile4
Andorra05/08/200222/09/200622/12/2006[ing] [fra]2
Angolaadesione10/01/199210/04/1992[ing] [fra]non applicabile4
Argentinaadesione08/08/198608/11/1986[ing] [fra]non applicabile4
Armeniaadesione23/06/199323/09/1993[ing] [fra]2
Australiaadesione25/09/199125/12/1991[ing] [fra]non applicabile4
Austria10/12/197310/12/198710/03/1988[ing] [fra]no3
Azerbaigianadesione27/11/200127/02/2002[ing] [fra]2
Barbadosadesione05/01/197323/03/1976[ing] [fra]non applicabile4
Bielorussiaadesione[30/09/1992]
denuncia:
08/02/2023
30/12/1992[ing] [fra]non applicabile4
Belgioadesione17/05/199417/08/1994[ing] [fra]2
Beninadesione12/03/199212/06/1992[ing] [fra]non applicabile4
Boliviaadesione12/08/198212/11/1982[ing] [fra]non applicabile4
Bosnia-Erzegovina01/03/199501/03/199501/06/1995[ing] [fra]2
Brasileadesione25/09/200925/12/2009[ing] [fra]non applicabile4
Bulgariaadesione26/03/199226/06/1992[ing] [fra]2
Burkina Fasoadesione04/01/199904/04/1999[ing] [fra]non applicabile4
Capo Verdeadesione19/05/200019/08/2000[ing] [fra]non applicabile4
Cambogia27/09/2004  [ing] [fra]non applicabile4
Camerunadesione27/06/198427/09/1984[ing] [fra]non applicabile4
Canadaadesione19/05/197619/08/1976[ing] [fra]non applicabile4
Repubblica Centrafricanaadesione08/05/198108/08/1981[ing] [fra]non applicabile4
Ciadadesione09/06/199509/09/1995[ing] [fra]non applicabile4
Cileadesione27/05/199227/08/1992[ing] [fra]non applicabile4
Colombia21/12/196629/10/196923/03/1976[ing] [fra]non applicabile4
Congo-Brazzavilleadesione05/10/198305/01/1984[ing] [fra]non applicabile4
Costa Rica19/12/196629/11/196823/03/1976[ing] [fra]non applicabile4
Costa d’Avorioadesione05/03/199705/06/1997[ing] [fra]non applicabile4
Croaziaadesione12/10/199512/01/1996[ing] [fra]no3
Cipro19/12/196615/04/199215/07/1992[ing] [fra]2
Cechiasuccessione22/02/199322/05/1993[ing] [fra]2
Congo – Kinshasaadesione01/11/197601/02/1977[ing] [fra]non applicabile4
Danimarca20/03/196806/01/197223/03/1976[ing] [fra]no3
Gibutiadesione05/11/200205/02/2003[ing] [fra]non applicabile4
Repubblica Dominicanaadesione04/01/197804/04/1978[ing] [fra]non applicabile4
Ecuador04/04/196806/03/196923/03/1976[ing] [fra]non applicabile4
El Salvador21/09/196706/06/199506/09/1995[ing] [fra]non applicabile4
Guinea Equatorialeadesione25/09/198725/12/1987[ing] [fra]non applicabile4
Estoniaadesione21/10/199121/01/1992[ing] [fra]2
Finlandia11/12/196719/08/197523/03/1976[ing] [fra]2
Franciaadesione17/02/198417/05/1984[ing] [fra]no3
Gambiaadesione09/06/198809/09/1988[ing] [fra]non applicabile4
Georgiaadesione03/05/199403/08/1994[ing] [fra]2
Germaniaadesione25/08/199325/11/1993[ing] [fra]no3
Ghana07/09/200007/09/200007/12/2000[ing] [fra]non applicabile4
Greciaadesione05/05/199705/08/1997[ing] [fra]2
Guatemalaadesione28/11/200028/02/2001[ing] [fra]non applicabile4
Guinea19/03/197517/06/199317/09/1993[ing] [fra]non applicabile4
Guinea-Bissau12/09/200024/09/201324/12/2013[ing] [fra]non applicabile4
Guyanaadesione05/01/1999
denuncia:
05/04/1999
05/04/1999[ing] [fra]non applicabile4
Honduras19/12/196607/06/200507/09/2005[ing] [fra]non applicabile4
Ungheriaadesione07/09/198807/12/1988[ing] [fra]2
Islandaadesione22/08/197922/11/1979[ing] [fra]no3
Irlandaadesione08/12/198908/03/1990[ing] [fra]no3
Italia30/04/197615/09/197815/12/1978[ing] [fra]no3
Giamaica[19/12/1966][03/10/1975]
denuncia:
23/01/1998
23/03/1976[ing] [fra]non applicabile4
Kazakistan25/09/200730/06/200930/09/2009[ing] [fra]non applicabile4
Kirghizistanadesione07/10/199407/01/1995[ing] [fra]non applicabile4
Lettoniaadesione22/06/199422/09/1994[ing] [fra]2
Lesothoadesione06/09/200006/12/2000[ing] [fra]non applicabile4
Liberia22/09/2004  [ing] [fra]non applicabile4
Libiaadesione16/05/198916/08/1989[ing] [fra]non applicabile4
Liechtensteinadesione10/12/199810/03/1999[ing] [fra]2
Lituaniaadesione20/11/199120/02/1992[ing] [fra]2
Lussemburgoadesione18/08/198318/11/1983[ing] [fra]no3
Madagascar17/09/196921/06/197123/03/1976[ing] [fra]non applicabile4
Malawiadesione11/06/199611/09/1996[ing] [fra]non applicabile4
Maldiveadesione19/09/200619/12/2006[ing] [fra]non applicabile4
Maliadesione24/10/200124/01/2002[ing] [fra]non applicabile4
Maltaadesione13/09/199013/12/1990[ing] [fra]no3
Mauritiusadesione12/12/197323/03/1976[ing] [fra]non applicabile4
Messicoadesione15/03/200215/06/2002[ing] [fra]non applicabile4
Mongoliaadesione16/04/199116/07/1991[ing] [fra]non applicabile4
Montenegrosuccessione23/10/200623/01/2007[ing] [fra]2
Maroccoadesione22/04/202222/07/2022[ing] [fra]non applicabile4
Namibiaadesione28/11/199428/02/1995[ing] [fra]non applicabile4
Nauru12/11/2001  [ing] [fra]non applicabile4
Nepaladesione14/05/199114/08/1991[ing] [fra]non applicabile4
Paesi Bassi25/06/196911/12/197811/03/1979[ing] [fra]2
Nuova Zelandaadesione26/05/198926/08/1989[ing] [fra]non applicabile4
Nicaraguaadesione12/03/198012/06/1980[ing] [fra]non applicabile4
Nigeradesione07/03/198607/06/1986[ing] [fra]non applicabile4
Macedonia del Nord12/12/199412/12/199412/03/1995[ing] [fra]2
Norvegia20/03/196813/09/197223/03/1976[ing] [fra]no3
Panama27/07/197608/03/197708/06/1977[ing] [fra]non applicabile4
Paraguayadesione10/01/199510/04/1995[ing] [fra]non applicabile4
Perù11/08/197703/10/198003/01/1981[ing] [fra]non applicabile4
Filippine19/12/196622/08/198922/11/1989[ing] [fra]non applicabile4
Poloniaadesione07/11/199107/02/1992[ing] [fra]no3
Portogallo01/08/197803/05/198303/08/1983[ing] [fra]2
Corea del Sudadesione10/04/199010/07/1990[ing] [fra]non applicabile4
Moldavia16/09/200523/01/200823/04/2008[ing] [fra]no3
Romaniaadesione20/07/199320/10/1993[ing] [fra]no3
Russiaadesione01/10/199101/01/1992[ing] [fra]2
San Marinoadesione18/10/198518/01/1986[ing] [fra]2
São Tomé e Príncipe06/09/200023/03/201723/06/2017[ing] [fra]non applicabile4
Senegal06/07/197013/02/197813/05/1978[ing] [fra]non applicabile4
Serbia12/03/200106/09/200106/12/2001[ing] [fra]2
Seychellesadesione05/05/199205/08/1992[ing] [fra]non applicabile4
Sierra Leoneadesione23/08/199623/11/1996[ing] [fra]non applicabile4
Slovacchiasuccessione28/05/199328/08/1993[ing] [fra]2
Sloveniaadesione16/07/199316/10/1993[ing] [fra]no3
Somaliaadesione24/01/199024/04/1990[ing] [fra]non applicabile4
Sudafricaadesione28/08/200228/11/2002[ing] [fra]non applicabile4
Spagnaadesione25/01/198525/04/1985[ing] [fra]no3
Sri Lankaadesione03/10/199703/01/1998[ing] [fra]non applicabile4
St. Vincent and the Grenadinesadesione09/11/198109/02/1982[ing] [fra]non applicabile4
Surinameadesione28/12/197628/03/1977[ing] [fra]non applicabile4
Svezia29/09/196706/12/197123/03/1976[ing] [fra]no3
Tagikistanadesione04/01/199904/04/1999[ing] [fra]non applicabile4
Togoadesione30/03/198830/06/1988[ing] [fra]non applicabile4
Trinidad e Tobagoadesione[14/11/1980]
denuncia:
27/06/2000
14/02/1981[ing] [fra]non applicabile4
Tunisiaadesione29/06/201129/09/2011[ing] [fra]non applicabile4
Turchia03/02/200424/11/200624/02/2007[ing] [fra]no3
Turkmenistanadesione01/05/199701/08/1997[ing] [fra]non applicabile4
Ugandaadesione14/11/199514/02/1996[ing] [fra]non applicabile4
Ucrainaadesione25/07/199125/10/1991[ing] [fra]2
Uruguay21/02/196701/04/197023/03/1976[ing] [fra]non applicabile4
Uzbekistanadesione28/09/199528/12/1995[ing] [fra]non applicabile4
Venezuela15/11/197610/05/197810/08/1978[ing] [fra]non applicabile4
Zambiaadesione10/04/198410/07/1984[ing] [fra]non applicabile4

1 Indica se la stessa questione può essere sottoposta al Comitato per i diritti umani dell’ONU dopo essere stata esaminata in una procedura dinanzi alla Corte EDU. Per «stessa questione» si intendono lo stesso autore, gli stessi fatti essenziali e la stessa doglianza sostanziale.

2 Lo Stato non ha formulato una riserva che impedisca al Comitato per i diritti umani dell’ONU di esaminare una comunicazione quando la stessa questione è già stata esaminata in un’altra procedura internazionale di inchiesta o di regolamento pacifico. Nella prassi del Comitato, le procedure dinanzi alla Corte EDU rientrano in questa categoria.

3 Lo Stato ha formulato una riserva che impedisce al Comitato per i diritti umani dell’ONU di esaminare una comunicazione quando la stessa questione è già stata esaminata in un’altra procedura internazionale di inchiesta o di regolamento pacifico. Nella prassi del Comitato, le procedure dinanzi alla Corte EDU rientrano in questa categoria.

4 Lo Stato non è membro del Consiglio d’Europa e non lo è mai stato. Non ha ratificato la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e non ha riconosciuto la giurisdizione della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici

Preambolo

Gli Stati parti del presente Protocollo,

Considerato che, per meglio assicurare il conseguimento dei fini del Patto relativo ai diritti civili e politici (indicato di qui innanzi come «il Patto») e l’applicazione delle sue disposizioni, sarebbe opportuno conferire al Comitato dei diritti dell’uomo, istituito ai sensi della parte quarta del Patto (di qui innanzi indicato come «il Comitato») il potere di ricevere e di esaminare, secondo quanto è previsto nel presente Protocollo, comunicazioni provenienti da individui, i quali pretendano essere vittime di violazioni di un qualsiasi diritto enunciato nel Patto,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ogni Stato parte del Patto che diviene parte del presente Protocollo riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni provenienti da individui sottoposti alla sua giurisdizione, i quali pretendano essere vittime di violazioni, commesse da quello stesso Stato parte, di un qualsiasi diritto enunciato nel Patto. Il Comitato non può ricevere alcuna comunicazione concernente uno Stato parte del Patto che non sia parte del presente Protocollo.

Articolo 2

Salvo quanto è stabilito all’articolo primo, ogni individuo il quale pretenda che un qualsiasi diritto enunciato nel Patto è stato violato, ed abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili, può presentare una comunicazione scritta al Comitato affinchè la esamini.

Articolo 3

Il Comitato dichiara irricevibile qualsiasi comunicazione presentata in base a questo Protocollo che sia anonima, o che esso consideri un abuso del diritto di presentare tali comunicazioni ovvero incompatibile con le disposizioni del Patto.

Articolo 4

1. Salvo quanto è stabilito all’articolo 3, il Comitato rimette ogni comunicazione ad esso presentata in base a questo Protocollo all’attenzione dello Stato parte di detto Protocollo che si pretende abbia violato una qualsiasi disposizione del Patto.

2. Entro i sei mesi successivi, detto Stato sottopone per iscritto al Comitato spiegazioni o dichiarazioni che chiariscano la questione e indichino, ove del caso, le misure che esso potrà aver preso per rimediare alla situazione.

Articolo 5

1. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute in base al presente Protocollo tenendo conto di tutte le informazioni scritte ad esso fatte pervenire dall’individuo e dallo Stato parte interessato.

2. Il Comitato non prende in considerazione alcuna comunicazione proveniente da un individuo senza avere accertato che:

(a) la stessa questione non sia già in corso di esame in base a un’altra procedura internazionale di inchiesta o di regolamento pacifico;

(b) l’individuo abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi.

3. Il Comitato, quando esamina le comunicazioni previste nel presente Protocollo, tiene le sue sedute a porte chiuse.

4. Il Comitato trasmette le proprie considerazioni allo Stato parte interessato e all’individuo.

Articolo 6

Il Comitato include nel rapporto annuale previsto all’articolo 45 del Patto un riassunto delle attività svolte in base al presente Protocollo.

Articolo 7

In attesa che siano raggiunti gli obiettivi della risoluzione 1514 (XV) approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1960, riguardante la Dichiarazione sulla concessione dell’indipendenza ai Paesi e ai popoli coloniali, le disposizioni del presente Protocollo non limitano in alcun modo il diritto di petizione accordato a questi popoli dallo Statuto delle Nazioni Unite e da altre convenzioni e strumenti internazionali conclusi sotto gli auspici delle Nazioni Unite e dei loro istituti specializzati.

Articolo 8

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che abbia firmato il Patto.

2. Il presente Protocollo è sottoposto alla ratifica di ogni Stato che abbia ratificato il Patto o vi abbia aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

3. Il presente Protocollo sarà aperto all’adesione di ogni Stato che abbia ratificato il Patto o vi abbia aderito.

4. L’adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Protocollo o che vi abbiano aderito del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 9

1. Purchè il Patto sia entrato in vigore, il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del decimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno successivamente al deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, il Protocollo medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 10

Le disposizioni del presente protocollo si applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali.

Articolo 11

1. Ogni Stato parte del presente Protocollo potrà proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento agli Stati parti del presente Protocollo, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati parti si dichiarerà a favore di tale convocazione, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo esser stati approvati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformità alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati parti del presente Protocollo.

3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti per gli Stati parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano accettato.

Articolo 12

1. Ogni Stato parte potrà denunciare, in qualsiasi momento, il presente Protocollo mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto tre mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto la notifica.

2. La denuncia non impedirà che le disposizioni del presente Protocollo continuino ad applicarsi a qualsiasi comunicazione presentata in base all’articolo 2 prima della data in cui la denuncia stessa avrà effetto.

Articolo 13

Indipendentemente dalle notifiche ai sensi del paragrafo 5 dell’articolo 8 del presente Protocollo, il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 dell’articolo 48 del Patto:

(a) delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità all’articolo 8;

(b) della data in cui il presente Protocollo entrerà in vigore in conformità all’articolo 9 e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell’articolo 11;

(c) delle denunce fatte in conformità all’articolo 12.

Articolo 14

1. Il presente Protocollo, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autenticate del presente Protocollo a tutti gli Stati indicati all’articolo 48 del Patto.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo, che è stato aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966.