Di regola, lo Stato è tenuto ad adottare misure per far cessare o prevenire una violazione solo dopo che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha concluso che vi è stata o vi sarà una violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. L’articolo 39 del Regolamento prevede un’eccezione: durante l’esame del ricorso, la Corte può, anche senza una conclusione di questo tipo, indicare allo Stato convenuto di compiere determinate azioni o di astenersi dal compierle, per prevenire un danno grave compreso nel ristretto elenco che segue.
Anzitutto, può trattarsi del danno che una persona rischia di subire in un altro Stato se lo Stato convenuto ha deciso di trasferirla verso quello Stato: morte, danno grave e irreversibile alla salute o tortura, a prescindere dal fatto che il trasferimento sia collegato a un procedimento penale o all’esecuzione di una pena. Se questo collegamento esiste, si aggiungono le punizioni corporali crudeli, l’ergastolo senza una reale possibilità di liberazione o riesame, la detenzione arbitraria prolungata o il flagrante diniego di giustizia.
Gli altri casi di applicazione delle misure provvisorie riguardano quasi sempre la prevenzione di un danno che può verificarsi nello stesso Stato convenuto: morte, danno grave e irreversibile alla salute di una persona sotto il controllo effettivo dello Stato, anche per mancata prestazione di cure mediche adeguate, e separazione di un minore da una persona a lui vicina. Casi isolati hanno riguardato anche la rivelazione di una fonte giornalistica, il divieto dell’attività di un organo di informazione che, di fatto, comporta lo scioglimento della redazione, l’assenza di difesa effettiva in un procedimento penale in cui poteva essere inflitta la pena di morte, nonché misure disciplinari, di carriera o di altro tipo contro giudici ricorrenti che contestavano tali misure dinanzi alla Corte in quanto incidenti sull’esercizio della funzione giurisdizionale. Infine, la Corte applica misure provvisorie per rimuovere ostacoli all’esercizio effettivo del diritto di ricorso individuale alla Corte e al mantenimento di un ricorso già presentato.
Oltre ad applicarsi solo ai danni compresi nel ristretto elenco, le misure provvisorie richiedono altre condizioni. Primo, il rischio che si produca il danno indicato sopra deve dipendere da azioni od omissioni dello Stato convenuto contro le quali sono dirette le misure provvisorie, anche se, quando una persona viene trasferita verso un altro Stato, il danno può poi essere causato direttamente da quest’ultimo. Secondo, la richiesta di misure provvisorie, oppure il formulario di ricorso presentato prima o insieme alla richiesta, deve contenere, nella sostanza, una doglianza fondata sulla Convenzione: le azioni od omissioni dello Stato convenuto violerebbero i diritti e le libertà garantiti dagli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 10 o 34 della Convenzione. Al momento della decisione sulla richiesta, questa doglianza, compresa l’allegazione del rischio di danno, non deve apparire manifestamente infondata né chiaramente irricevibile. Terzo, le misure provvisorie devono essere l’unico mezzo disponibile per impedire quelle azioni dello Stato convenuto o il perdurare dell’omissione.
Il costo per preparare una richiesta di misure provvisorie dipende dalla quantità di lavoro. Di norma è compreso tra alcune centinaia e diverse migliaia di euro. Posso indicare il costo esatto solo dopo aver esaminato i documenti.
Questo servizio riguarda solo la preparazione di una richiesta di misure provvisorie e non comprende la preparazione del formulario di ricorso. Nella richiesta sarà formulata una doglianza fondata sulla Convenzione solo nei limiti necessari per la questione delle misure provvisorie. Se le serve la preparazione del formulario di ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, con o senza una richiesta di misure provvisorie, scelga il servizio di preparazione del ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Dopo aver ricevuto i documenti e le informazioni, risponderò entro 24 ore. Se non emergono chiaramente motivi ragionevoli per presentare una richiesta di misure provvisorie, le comunicherò soltanto questo. Se invece tali motivi emergono, le comunicherò il costo della preparazione della richiesta, chiederò se necessario i documenti specifici mancanti e invierò il contratto. Il pagamento può essere effettuato con bonifico bancario sul mio conto in Svizzera o con altri metodi, a seconda del Paese da cui viene effettuato il pagamento.
Dopo aver ricevuto il pagamento e tutti i materiali necessari, preparerò la richiesta entro il termine indicato nel contratto. Il termine dipende dalle circostanze del caso e dall’urgenza richiesta. Nei casi di urgenza eccezionale, la richiesta può essere preparata entro 24 ore.
Al termine del lavoro le invierò per email la richiesta di misure provvisorie, i relativi allegati e le spiegazioni su come trasmettere i documenti alla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Questo servizio non è adatto al suo caso se può sottoscrivere con sicurezza una di queste affermazioni:
