Verifica dei formulari di ricorso alla CEDU compilati

Se mi chiede di verificare il formulario, individuerò quali degli errori elencati qui sotto sono presenti. L’elenco si basa sui requisiti della Corte e sulla mia esperienza nella preparazione e nella verifica dei ricorsi.

I. Errori che possono impedire a un ricorso di essere accettato dalla Corte

1. Errori nell’uso del formulario di ricorso

  • È stata utilizzata una versione non più valida del formulario; oppure
  • il ricorso è stato presentato senza usare il formulario.

Sono però possibili eccezioni. La Corte può accettare un ricorso presentato senza formulario soltanto in casi eccezionali: in particolare, quando al posto del formulario vigente compilato è stata presentata una richiesta di misure provvisorie urgenti che appaia almeno prima facie fondata. La decisione spetta tuttavia interamente alla Corte; perciò raccomando vivamente di non fare affidamento su questa eccezione.

2. Errori nella compilazione della sezione «A. Ricorrente»

  • Se il ricorrente è una persona fisica: i campi 1–9 non sono compilati o sono compilati in modo errato.
  • Se il ricorrente è un’organizzazione: i campi 10–16 non sono compilati o sono compilati in modo errato.
  • Se vi sono più ricorrenti:
    • le informazioni sul secondo ricorrente e su ogni ricorrente successivo non sono fornite su un foglio separato (con numerazione dei ricorrenti);
    • se le doglianze dei ricorrenti si fondano su fatti diversi: è stato presentato un unico formulario per tutti invece di formulari separati per ciascun ricorrente.
  • Se i ricorrenti sono più di dieci:
    • al formulario non è allegata una tabella con i dati di tutti i ricorrenti;
    • se è stato nominato un rappresentante avvocato: al formulario non è allegata la versione elettronica della tabella.

3. Errori nella compilazione della sezione «B. Stato(i) contro il quale (i quali) è diretto il ricorso»

  • Nel campo 17 non è stata selezionata la casella accanto al nome di ciascuno Stato contro il quale è diretto il ricorso.

4. Errori nella compilazione della sezione «C. Rappresentante/i di un privato»

  • Se il ricorrente è una persona fisica e ha nominato un rappresentante:
    • i campi 34 e 36 non sono compilati o sono compilati in modo errato; oppure
    • nel campo 33 manca la firma autografa del ricorrente; oppure
    • nel campo 35 manca la firma autografa del rappresentante;
    • se il rappresentante non è un avvocato: i campi 18–25 non sono compilati o sono compilati in modo errato;
    • se il rappresentante è un avvocato: i campi 26–32 non sono compilati o sono compilati in modo errato.

Sono tuttavia possibili eccezioni. Una procura su modulo separato può essere accettata se viene fornita una spiegazione convincente di ostacoli pratici insormontabili che hanno impedito di compilare e firmare la sezione «Procura» all’interno del formulario. Anche per i campi 53–56, quando il ricorrente è un’organizzazione, può essere accettata una procura su modulo separato se viene fornita una spiegazione convincente di ostacoli pratici insormontabili.

5. Errori nella compilazione della sezione «D. Rappresentante/i di un’organizzazione»

  • Indipendentemente dal fatto che la sezione D.2 sia compilata, i campi 38–45 non sono compilati o sono compilati in modo errato.
  • Если заявитель – организация и назначил представителя – адвоката или юриста:
    • i campi 46–52 non sono compilati o sono compilati in modo errato;
    • если представитель при этом не является должностным лицом организации:
      • i campi 54 e 56 non sono compilati o sono compilati in modo errato; oppure
      • nel campo 53 manca la firma autografa del responsabile ufficiale dell’organizzazione; oppure
      • nel campo 55 manca la firma autografa del rappresentante.

6. Errori nella compilazione della sezione «E. Esposizione dei fatti»

  • Nei campi 58–60 i fatti essenziali per la violazione lamentata non sono esposti in modo completo, anche quando l’esposizione prosegue oltre tali campi.

Se nella sezione F del formulario sono esposte più violazioni lamentate, il rispetto dei requisiti di cui ai punti 6–8 è verificato separatamente per ciascuna di esse.

Nota. I fatti essenziali si individuano di norma con un’analisi sistematica della giurisprudenza della Corte. Qui e di seguito, per giurisprudenza della Corte si intende la giurisprudenza attuale sulla questione pertinente. Di solito l’analisi comincia dalle cause di riferimento, poi prosegue con le cause alle quali, nella banca dati della giurisprudenza della Corte, è attribuito un livello di importanza alto o medio. Può essere utile esaminare anche le cause con livello di importanza basso, soprattutto riguardo allo Stato convenuto, per non trascurare sfumature importanti. La banca dati completa della giurisprudenza della Corte è disponibile solo in inglese e in francese; le traduzioni in altre lingue sono sempre incomplete e spesso imprecise.

7. Errori nella compilazione della sezione «F. Esposizione della/e violazione/i lamentata/e della Convenzione e/o dei Protocolli e relative argomentazioni a sostegno»

  • Nei campi 61–62:
    • nella colonna sinistra non sono indicati gli articoli della Convenzione o dei suoi Protocolli invocati dal ricorrente; oppure
    • nella colonna destra non è spiegato perché i fatti esposti dimostrano una violazione di tali articoli.

Nota. Una violazione lamentata che non sia esposta correttamente nei campi 61–62 può essere considerata non sollevata. Le spiegazioni sono utili solo se corrispondono alla giurisprudenza della Corte.

8. Errori nella compilazione della sezione «G. Rispetto dei criteri di ricevibilità previsti dall’articolo 35 § 1 della Convenzione»

  • Salvo il caso in cui il ricorrente abbia espressamente indicato di non aver esperito alcuna via di ricorso contro la violazione, nel campo 63 mancano informazioni:
    • sulle vie di ricorso esperite; oppure
    • sulle decisioni adottate al termine del loro esperimento (comprese le date della decisione definitiva e della sua notificazione o ricezione, i numeri di procedimento, gli organi che hanno adottato le decisioni e il tipo di decisione).
  • Nel campo 64 non è selezionato né «Sì» né «No».
  • Se nel campo 64 è selezionato «Sì», nel campo 65:
    • non sono indicate le vie di ricorso che il ricorrente non ha esperito; oppure
    • non è spiegato perché il ricorrente non le ha esperite.

Nota. Stabilire quali vie di ricorso avrebbero dovuto essere esperite e quali potevano essere omesse richiede di regola lo studio della giurisprudenza della Corte.

9. Errori nella compilazione della sezione «H. Altre procedure internazionali»

  • Se le doglianze non sono state sottoposte ad altre istanze internazionali di inchiesta o di risoluzione e il ricorrente non ha già introdotto ricorsi dinanzi alla Corte: nei campi 66 e 68 non è stato selezionato «No».
  • Se le doglianze sono state sottoposte ad altre istanze di questo tipo:
    • nel campo 66 non è stato selezionato «Sì»; oppure
    • nel campo 67 non è descritto quali doglianze siano state sottoposte, a quale istanza, quando e quale decisione sia stata adottata.
  • Se il ricorrente ha già introdotto ricorsi dinanzi alla Corte:
    • nel campo 68 non è stato selezionato «Sì»; oppure
    • nel campo 69 mancano i numeri di tali ricorsi.

10. Errori nella compilazione della sezione «I. Elenco dei documenti allegati»

  • Almeno un documento allegato non è elencato:
    • nel campo 70; oppure
    • se lo spazio non è sufficiente: su un foglio separato con la prosecuzione della numerazione iniziata nel campo 70.
  • La copia (scansione o foto) delle seguenti decisioni e degli altri documenti manca, è incompleta o illeggibile:
    • tutte le decisioni e i documenti da cui risultano le misure contestate;
    • se il ricorrente ha esperito vie di ricorso:
      • tutte le decisioni rese nell’ambito di tali vie di ricorso, compresi eventuali documenti separati contenenti la motivazione, se adottati separatamente;
      • tutti gli atti presentati alle autorità nazionali necessari a dimostrare che il nucleo di ciascuna violazione esposta nel formulario è stato sollevato a livello nazionale;
    • se il ricorrente calcola il termine per adire la Corte dalla data di notificazione o ricezione della decisione definitiva: i documenti che provano tale data;
    • in caso di ricorso ad altre procedure internazionali di inchiesta o di risoluzione: i relativi documenti;
    • se il ricorrente è un’organizzazione: i documenti che provano i poteri del responsabile ufficiale dell’organizzazione.

Sono tuttavia possibili eccezioni. La copia di una decisione o di un altro documento può non essere allegata se nel formulario è spiegato che ottenere quel documento era praticamente impossibile.

Nota. Raccomando vivamente:

  • di non allegare al formulario supporti informatici (CD-ROM, chiavette USB ecc.) contenenti registrazioni audio e/o video o altri file. I fatti essenziali fondati su tali materiali devono essere esposti per iscritto, indicando l’esistenza dei materiali. Se necessario, la Corte li richiederà separatamente. Il supporto contenente la versione elettronica della tabella (vedere il punto 2 sopra), invece, può essere allegato.
  • di disporre i documenti allegati in ordine cronologico (oppure per singoli procedimenti, se sono più di uno, e all’interno di ciascuno in ordine cronologico);
  • di numerare consecutivamente tutte le pagine degli allegati e, nella parte destra del campo 70 (e sull’eventuale foglio supplementare), indicare le pagine in cui si trova ciascun allegato secondo tale numerazione.

11. Errori nella compilazione della sezione «Dichiarazione e firma»

  • Nel campo 72 manca la data; oppure
  • nel campo 73 manca:
    • per ogni ricorrente che firma personalmente il formulario: la firma autografa del ricorrente; oppure
    • per ogni ricorrente per il quale il formulario è firmato da un rappresentante: la firma autografa del rappresentante.

12. Errori nella compilazione della sezione «Designazione del corrispondente»

  • Se vi sono più ricorrenti:
    • nel campo 74 non sono indicati il cognome, il nome (e il patronimico, se esistente) e l’indirizzo di un solo corrispondente;
    • se è stato nominato un rappresentante: nel campo 74 sono indicati i dati del ricorrente anziché quelli del rappresentante.

13. Errori nella compilazione del documento supplementare al formulario

  • Se al formulario è allegato un documento supplementare, esso:
    • supera 20 pagine; oppure
    • non rispetta i requisiti di forma (fogli A4, margini di almeno 3,5 centimetri, carattere non inferiore a 12 punti nel corpo del testo e a 10 punti nelle note a piè di pagina, pagine e paragrafi numerati consecutivamente); oppure
    • contiene fatti essenziali, l’esposizione delle violazioni lamentate o informazioni sull’esaurimento delle vie di ricorso che mancano nelle sezioni E, F e G.

Nota. Il documento supplementare al formulario serve soltanto a fornire informazioni e spiegazioni aggiuntive rispetto a quanto deve essere esposto nelle sezioni E, F e G. Può contenere informazioni più dettagliate sul procedimento interno e sul modo in cui le autorità nazionali hanno esaminato gli argomenti loro sottoposti. Può inoltre includere circostanze e argomenti integrativi relativi alle violazioni già esposte nel formulario stesso.

14. Errori nel reinvio del formulario alla Corte

  • Se il formulario viene inviato di nuovo dopo che la Corte non ha accettato il ricorso, il nuovo esemplare non è accompagnato dalle copie di tutti i documenti richiamati nel nuovo invio: i documenti o le informazioni mancanti sono invece trasmessi separatamente, oppure non vengono allegate di nuovo le copie dei documenti già inviate alla Corte.

Nota. Anche se l’assenza di questa informazione non comporta necessariamente che il ricorso non venga accettato, raccomando vivamente quanto segue. Se il ricorrente si è già rivolto alla Corte per la stessa questione e ha ricevuto etichette con codice a barre, ne apponga una nell’apposito riquadro in alto a sinistra della prima pagina del formulario. Se non dispone di tali etichette, indichi almeno il numero riportato nella lettera della Corte nel campo per il numero di ricorso in alto a destra della prima pagina del formulario.

II. Errori che aumentano il rischio che il ricorso, o una sua parte, sia dichiarato irricevibile

15. Errori sostanziali nell’esposizione delle violazioni lamentate

  • L’esposizione della violazione lamentata è criticamente contraddittoria. Se nella sezione F del formulario sono esposte più violazioni lamentate, la contraddittorietà critica di cui ai punti 15–17 è valutata separatamente per ciascuna di esse. Qui e di seguito, l’espressione «criticamente contraddittoria» significa che, in una parte rilevante per le conclusioni della Corte:
    • l’esposizione dei fatti relativi alla questione:
      • è internamente contraddittoria; oppure
      • non corrisponde al contenuto dei documenti allegati al formulario; oppure
    • l’esposizione della violazione lamentata o le informazioni sul rispetto del pertinente criterio di ricevibilità non corrispondono:
      • all’esposizione dei fatti; oppure
      • alla giurisprudenza della Corte.

Nota. Anche se ciò non comporta necessariamente che il ricorso non venga accettato, raccomando vivamente di evitare abbreviazioni, simboli e segni che possano impedire la comprensione di quanto scritto nel formulario.

16. Errori sostanziali nell’esposizione delle informazioni sulle vie di ricorso e sul termine per adire la Corte

  • Sono criticamente contraddittorie:
    • le informazioni sull’esperimento delle vie di ricorso o sui motivi del loro mancato esperimento; oppure
    • le informazioni sul rispetto del termine per adire la Corte.

17. Errori sostanziali nell’esposizione delle informazioni sugli altri criteri di ricevibilità

  • Nel formulario è lamentata una violazione di un Protocollo alla Convenzione che lo Stato convenuto non ha ratificato.
  • Nel formulario è lamentata una violazione da parte di uno Stato che non è Parte contraente della Convenzione.
  • Se sorgono ragionevoli dubbi sul rispetto di uno qualsiasi dei seguenti criteri di ricevibilità, nel formulario mancano informazioni sul rispetto del criterio pertinente oppure le informazioni disponibili sono criticamente contraddittorie:
    • lo Stato convenuto può essere responsabile della violazione lamentata;
    • il ricorrente ha il diritto di adire la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione;
    • il rappresentante può agire senza procura se il formulario è firmato dal rappresentante e il ricorrente non lo ha firmato né nel campo 73 né nella sezione «Procura»;
    • il ricorrente si trovava sotto la giurisdizione dello Stato convenuto;
    • la violazione lamentata si è verificata durante il periodo di vigenza della Convenzione nei confronti dello Stato convenuto e, se i diritti e le libertà sono garantiti da un Protocollo, durante il periodo di vigenza del relativo Protocollo;
    • il ricorrente aveva e conserva lo status di vittima della violazione;
    • il ricorrente ha subito un pregiudizio importante;
    • il ricorso non è sostanzialmente identico a uno già esaminato dalla Corte e non è oggetto di un’altra procedura internazionale di inchiesta o di risoluzione.
  • Il ricorso presenta elementi di abuso del diritto di ricorso alla Corte.
Dopo la verifica le invierò l’elenco degli errori rilevati, con le relative spiegazioni.
Le mie spiegazioni le permetteranno di correggere quasi tutti gli errori che ogni anno portano la Corte a non accettare più di 8.000 ricorsi. La mia esperienza mostra che questi errori si possono evitare: in 22 anni la Corte ha accettato tutti gli oltre 170 ricorsi che ho preparato. Se errori di questo tipo sono già presenti nel suo formulario, potrò individuarli; lei potrà così inviare alla Corte un formulario che non li contiene e dare al suo ricorso la migliore possibilità di essere accettato. Un ricorso non accettato non viene esaminato dalla Corte. Per questo, se si attende il rifiuto e si corregge il formulario solo dopo, quasi sempre sarà ormai troppo tardi. L’invio del formulario alla Corte non sospende il decorso del breve termine per adire la Corte. Al momento dell’invio, di solito una parte del termine è già trascorsa; il tempo residuo scade quasi sempre mentre il formulario arriva alla Corte, viene controllato e lei riceve per posta ordinaria l’avviso di rifiuto. Di conseguenza, anche se in teoria il formulario può essere corretto e inviato di nuovo dopo il rifiuto, in pratica è quasi sempre inutile: il ricorso sarà comunque dichiarato irricevibile perché presentato oltre il termine per adire la Corte, anche qualora la Corte lo accettasse.
Il fatto che un ricorso sia stato accettato dalla Corte non significa che la sua ricevibilità sia già stata decisa. Circa il 70% dei ricorsi viene dichiarato integralmente irricevibile poco dopo la ricezione. Quasi tutti gli altri vengono dichiarati almeno in parte irricevibili, talvolta proprio nella parte più importante per il ricorrente. In molti casi dipende dalle circostanze della causa; in altri, invece, dal modo in cui il formulario è stato compilato. Possono mancare fatti importanti, informazioni complete sul rispetto dei criteri di ricevibilità o un’esposizione completa delle violazioni lamentate. Inoltre, i fatti esposti, le informazioni sul rispetto dei criteri di ricevibilità e l’esposizione delle violazioni lamentate possono non corrispondere alla giurisprudenza della Corte, essere poco chiari, incoerenti o in contrasto con gli allegati. Errori di questo tipo possono facilmente portare la Corte a dichiarare il ricorso irricevibile. Le mie spiegazioni servono a far emergere questi errori e a capire quale parte del ricorso mettono a rischio. A volte è possibile correggerli direttamente sulla base delle mie spiegazioni. Tuttavia, se gli errori sono molti o alcuni richiedono spiegazioni estese, le tre ore comprese nel prezzo fisso della verifica di un formulario possono non bastare per spiegare in dettaglio ciascuno di essi. Riceverà comunque almeno una breve spiegazione per ogni errore che avrò individuato.
Il costo della verifica è di 600 euro e il termine per svolgerla di norma non supera una settimana.
Se ha bisogno dei risultati più rapidamente, mi scriva e chieda se è possibile una verifica urgente. Mi impegno a rispondere a tale email entro 24 ore. Se la mia risposta è positiva e il formulario viene inviato subito per la verifica, mi impegno a svolgerla nelle successive 24 ore.
Questa verifica non fa per lei se anche una sola delle seguenti affermazioni è vera nel suo caso:
  • Mi aspetto di ricevere, dopo la verifica, un formulario corretto oppure spiegazioni dettagliate su come correggere ogni errore individuato.
  • Non sono disposto a fare scansioni o fotografie nitide degli allegati cartacei per sottoporli alla verifica insieme al formulario.
  • Ho bisogno che sia verificata solo una parte degli errori, non tutti.
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