Istruzioni pratiche
Richieste di misure provvisorie1
(Articolo 39 del Regolamento)
1 Istruzione pratica emanata dal presidente della Corte in conformità all’articolo 32 del Regolamento il 5 marzo 2003 e riveduta il 16 ottobre 2009, il 7 luglio 2011, il 3 maggio 2022 e il 28 marzo 2024
I. Introduzione
Nel sistema della Convenzione, in circostanze eccezionali, la Corte può indicare misure provvisorie ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento, su richiesta di una parte o di qualsiasi altra persona interessata oppure d’ufficio, quando sussista un rischio imminente di danno irreparabile. Tali misure svolgono un ruolo essenziale nell’evitare situazioni irreversibili che impedirebbero ai giudici nazionali e/o alla Corte di esaminare adeguatamente le doglianze fondate sulla Convenzione e, se del caso, nel garantire al ricorrente il beneficio concreto ed effettivo dei diritti convenzionali invocati.
Il mancato rispetto delle misure provvisorie da parte di una Parte contraente convenuta compromette l’effettività del diritto di ricorso individuale garantito dall’articolo 34 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e l’impegno formale assunto dallo Stato, ai sensi dell’articolo 1, di riconoscere a ogni persona sottoposta alla sua giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nella Convenzione. Nell’indicare misure provvisorie, la Corte esercita la propria competenza al fine di assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, conformemente all’articolo 19; tale competenza si estende a tutte le questioni concernenti la loro interpretazione e applicazione, come previsto dall’articolo 32 della Convenzione (si vedano, tra l’altro, Mamatkulov e Askarov c. Turchia [GC], nn. 46827/99 e 46951/99, §§ 128–29, CEDU 2005-I; Paladi c. Moldova [GC], n. 39806/05, §§ 84–106, 10 marzo 2009; M.K. e altri c. Polonia, nn. 40503/17 e 2 altri, §§ 229–38, 23 luglio 2020; e K.I. c. Francia, n. 5560/19, § 115, 15 aprile 2021). Le misure provvisorie sono pertanto vincolanti.
Il testo dell’articolo 39 è stato modificato il 23 febbraio 2024 per precisare ulteriormente le circostanze in cui possono essere indicate misure provvisorie e la soglia da raggiungere in relazione alla loro richiesta e applicazione. La modifica mirava inoltre ad allineare il testo della norma alla giurisprudenza consolidata e alla prassi costante della Corte in materia di misure provvisorie.
Le presenti istruzioni pratiche rivedute mirano a fornire indicazioni dettagliate sugli aspetti sostanziali e procedurali della procedura della Corte relativa alle misure provvisorie ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento, così da rendere più chiari e trasparenti lo svolgimento dei procedimenti relativi alle misure provvisorie, le circostanze eccezionali in cui tali misure possono essere concesse e i casi in cui possono essere riesaminate. Esse sono rivolte ai ricorrenti, anche potenziali, ai loro rappresentanti, alle Parti contraenti e, in generale, ai soggetti interessati.
II. Portata e funzionamento della procedura relativa alle misure provvisorie
A. La portata dell’articolo 39 del Regolamento
Quando indica una misura provvisoria, come avviene in circostanze eccezionali, la Corte mira a garantire protezione contro un rischio imminente di danno irreparabile. La Corte dispone pertanto che le parti del procedimento diano applicazione a tale misura solo qualora, esaminate tutte le informazioni disponibili, ritenga che la misura sia necessaria nell’interesse delle parti o del corretto svolgimento del procedimento. Le misure provvisorie indicate dalla Corte possono imporre alle parti di astenersi dal compiere determinate azioni o ingiungere loro di adottare misure specifiche.
L’articolo 39, nella sua versione recentemente codificata, richiama l’applicabilità delle misure provvisorie nei casi di «rischio imminente di danno irreparabile a un diritto tutelato dalla Convenzione». La nozione di «danno irreparabile a un diritto tutelato dalla Convenzione» è stata definita come un danno che, per sua natura, non sarebbe suscettibile di riparazione, ripristino o adeguato risarcimento. In tale contesto, il termine «ripristino» deve essere inteso come ritorno alla situazione precedente al danno. Le misure provvisorie sono quindi indicate dalla Corte quando sussiste il rischio che, in loro assenza, si determini una situazione nella quale la restitutio in integrum e altre forme di riparazione non sarebbero possibili qualora la Corte le ritenesse giustificate al termine del procedimento dinanzi a essa. Le circostanze del caso devono pertanto superare un’elevata soglia di gravità perché possa trovare applicazione l’articolo 39. Le misure provvisorie sono indicate solo in presenza di elementi prima facie di un rischio imminente di danno irreparabile, e non quando, in assenza di tali misure, i ricorrenti subirebbero soltanto difficoltà. Per quanto riguarda l’esaurimento delle vie di ricorso interne, si veda la parte III.C infra.
La Corte indica quindi misure provvisorie, in linea di principio, solo in casi eccezionali e sulla base di un esame rigoroso di tutte le circostanze rilevanti. Nella maggior parte di tali casi, gli elementi disponibili consentono di ravvisare una prospettazione chiaramente sostenibile di una minaccia reale alla vita e all’integrità della persona, con il conseguente rischio effettivo di un danno grave in violazione delle disposizioni fondamentali della Convenzione.
B. Organi decisionali nella procedura ai sensi dell’articolo 39
Il potere della Corte di decidere sulle richieste di misure provvisorie è esercitato dai giudici di turno o, se del caso, dal presidente della Sezione, dalla Camera, dal presidente della Grande Camera, dalla Grande Camera o dal presidente della Corte (articolo 39 § 2).
I giudici di turno sono i giudici eletti in qualità di vicepresidenti delle cinque Sezioni ai sensi dell’articolo 8 §§ 1 e 2. Essi sono nominati dal presidente della Corte, conformemente all’articolo 39 § 5, per decidere sulle richieste di misure provvisorie. Dal 2022 tutti e cinque i vicepresidenti delle Sezioni esercitano le funzioni di giudici di turno. Secondo la prassi, i giudici di turno non esaminano richieste di misure provvisorie dirette contro la Parte contraente per la quale sono stati eletti o della quale sono cittadini.
Nella versione modificata dell’articolo 39, la Corte riunita in seduta plenaria ha deciso di introdurre una specifica base giuridica che consente al presidente della Corte, ove necessario, di indicare misure provvisorie.
Le richieste di misure provvisorie presentate nell’ambito di nuovi ricorsi individuali sono esaminate principalmente dai giudici di turno con l’assistenza di un’unità specializzata della Cancelleria della Corte. I giudici di turno possono deferire una richiesta di misure provvisorie a uno degli altri organi decisionali indicati all’articolo 39 § 2, compresi gli organi collegiali. Il deferimento può avvenire in varie situazioni e dipende dalla natura della richiesta, dal ricorso nell’ambito del quale essa è presentata e dal grado di urgenza. Quest’ultimo può rendere impossibile il deferimento a un organo collegiale; in tal caso, il giudice di turno può decidere di applicare temporaneamente l’articolo 39 al fine, tra l’altro, di agevolare il successivo esame della richiesta di misura provvisoria da parte di tale organo. Spetta alla Corte stessa decidere se una richiesta debba essere esaminata da un organo collegiale.
Le richieste di misure provvisorie presentate nell’ambito di ricorsi interstatali, di ricorsi individuali pendenti dinanzi alla Grande Camera e di ricorsi individuali comunicati e già assegnati alle Sezioni sono, in linea di principio, esaminate dal presidente della Corte, dal presidente della Grande Camera o dai presidenti di Sezione. La possibilità di deferimento a un organo collegiale si applica anche quando la competenza decisionale spetta in prima battuta al presidente della Corte, al presidente della Grande Camera o ai presidenti di Sezione.
C. Procedimento decisionale relativo alle richieste di misure provvisorie
All’esito del riesame del procedimento decisionale relativo all’articolo 39 condotto dalla Corte riunita in seduta plenaria nel 2023, tutte le pronunce della Corte riguardanti misure provvisorie, quale che sia la natura della decisione adottata (ad esempio concessione di misure provvisorie, rigetto delle richieste, rinvio dell’esame delle richieste o revoca di misure provvisorie esistenti), sono notificate alle parti sotto forma di decisione firmata, a seconda dei casi, dal giudice di turno, dal presidente della Sezione, dal presidente della Grande Camera o dal presidente della Corte. I nomi dei giudici che adottano decisioni nella procedura relativa alle misure provvisorie sono sistematicamente indicati nelle decisioni.
Le decisioni sono accompagnate da una lettera della Cancelleria che contiene informazioni relative alla procedura, insieme a eventuali istruzioni impartite alle parti o richieste loro rivolte.
I ricorrenti sono informati delle decisioni della Corte relative alle richieste di misure provvisorie tramite il sito ECHR Rule 39 Site, via fax o per posta.
La Corte può indicare misure provvisorie fino a nuovo avviso, per la durata del procedimento dinanzi ad essa o per un periodo di tempo limitato, a seconda delle circostanze del caso.
Quando le misure provvisorie sono concesse per un periodo di tempo limitato, ciò può avvenire per ragioni diverse, quali l’attesa di informazioni pertinenti dalle parti su richiesta della Corte; l’esigenza di consentire ai giudici nazionali di esaminare compiutamente, nei procedimenti in corso, la questione oggetto della richiesta di misure provvisorie; la necessità di più tempo per fissare una riunione quando si ritiene che la richiesta debba essere esaminata da un organo collegiale; oppure l’esigenza, ravvisata dal giudice di turno, di disporre di più tempo prima di adottare una decisione.
Qualora la Corte abbia richiesto ulteriori informazioni, entrambe le parti sono invitate, ai sensi dell’articolo 54 § 2 (a) del Regolamento, a fornire le informazioni necessarie entro un termine specificato. La durata di tale termine dipende dalle circostanze del caso e dall’urgenza della richiesta. In tali casi, ricevute le informazioni dalle parti, la Corte può decidere se prorogare, non prorogare o revocare qualsiasi misura provvisoria in vigore.
La Corte può inoltre decidere di rinviare l’esame delle richieste di misure provvisorie e invitare le parti a fornire informazioni quando il grado di urgenza lo consenta, nei casi in cui le informazioni che i ricorrenti hanno potuto presentare alla Corte non siano sufficienti a consentire l’esame della richiesta e si ritenga possibile chiedere informazioni alla Parte contraente convenuta prima che sia adottata una decisione.
Quando l’esame della richiesta è rinviato, la Parte contraente convenuta o entrambe le parti sono invitate, ai sensi dell’articolo 54 § 2 (a), a fornire le informazioni necessarie entro un termine specificato. La durata di tale termine dipende dalle circostanze del caso e dal grado di urgenza della richiesta. Una volta ricevute le informazioni dalle parti, la Corte può rinviare nuovamente l’esame della richiesta e porre ulteriori quesiti alle parti, oppure adottare la propria decisione sulla richiesta di misure provvisorie.
La Corte può inoltre decidere di dare comunicazione di una misura provvisoria al Comitato dei Ministri, ai sensi dell’articolo 39 § 3 del Regolamento, quando l’organo giudiziario che ha adottato la misura provvisoria ritiene che la notifica sia giustificata. In tali circostanze, le parti sono informate della notifica.
Qualora si affermi che una Parte contraente convenuta non abbia rispettato una misura provvisoria e la Corte decida di dare comunicazione del ricorso, o di una parte del ricorso, alla Parte contraente convenuta, il Comitato dei Ministri può essere informato anche di qualsiasi questione relativa al rispetto degli obblighi derivanti dall’articolo 34 della Convenzione.
Entrambe le parti sono tenute a cooperare pienamente nello svolgimento del procedimento e, in particolare, ad adottare ogni misura in loro potere che la Corte ritenga necessaria per la buona amministrazione della giustizia (si veda l’articolo 44A). Per i ricorrenti, ciò comporta l’obbligo di assicurarsi che le richieste di misure provvisorie siano presentate in tempo utile e contengano tutte le informazioni e i documenti necessari (si vedano i paragrafi 32–37 infra). È essenziale che i ricorrenti non ritardino la presentazione della richiesta per creare un maggiore grado di urgenza. Tali ritardi possono incidere negativamente sui diritti e sugli interessi dei ricorrenti e sulla capacità della Corte di trattare efficacemente le richieste di misure provvisorie. Quanto alle Parti contraenti, in molti casi, anche se non in tutti, il controllo del grado di urgenza può rientrare nella loro sfera di controllo. La Corte sottolinea che le Parti contraenti possono sempre segnalare anticipatamente alla Corte quando ritengono che una richiesta ai sensi dell’articolo 39 possa essere imminente, fornendo in tale occasione ogni informazione pertinente.
Come spiegato al paragrafo 13 supra, le pronunce della Corte sulle richieste di misure provvisorie sono notificate alle parti sotto forma di decisione firmata dall’organo giudiziario che l’ha adottata. Ulteriori motivazioni relative alla pronuncia possono essere fornite a discrezione di tale organo giudiziario.
Non è ammessa alcuna impugnazione contro le decisioni relative alle richieste di misure provvisorie.
Una Parte contraente convenuta può tuttavia chiedere alla Corte il riesame della decisione di indicare misure provvisorie se ritiene che tali misure non siano più necessarie oppure qualora disponga di informazioni che non erano disponibili al momento rilevante o che non erano state messe a disposizione della Corte in tempo utile. Non è previsto un termine fisso per la presentazione di tali richieste. Quando viene ricevuta una richiesta di riesame, possono essere sollecitate osservazioni dell’altra parte, da presentare entro un termine specificato. La Corte esamina quindi le osservazioni delle parti e decide sulla richiesta di riesame sulla base di ogni informazione fattuale e giuridica aggiornata e pertinente.
In caso di mutamento delle circostanze, i ricorrenti possono presentare una nuova richiesta di misure provvisorie qualora la richiesta iniziale non sia stata accolta.
Una misura ai sensi dell’articolo 39 può essere revocata in qualsiasi momento con decisione della Corte. In particolare, poiché un provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 39 è collegato al procedimento dinanzi alla Corte, la misura sarà revocata se il ricorso non viene mantenuto.
Ove giustificato, la Corte può decidere di dichiarare un ricorso irricevibile nello stesso momento in cui rigetta una richiesta di misure provvisorie.
Conformemente alla politica della Corte in materia di priorità, i ricorsi nei quali sono state indicate misure provvisorie rientrano nella categoria dei «ricorsi urgenti» (categoria I). Essi hanno pertanto precedenza sui ricorsi appartenenti ad altre categorie e sono trattati e decisi nel più breve tempo possibile (si veda inoltre la politica della Corte in materia di priorità).
III. Informazioni pratiche relative alle misure provvisorie
Le richieste di misure provvisorie sono esaminate individualmente nell’ambito di una procedura scritta e trattate in via prioritaria. Conformemente alla prassi della Corte, le richieste che esulano chiaramente dall’ambito di applicazione dell’articolo 39, quelle premature e quelle incomplete o non suffragate non sono di norma sottoposte a un giudice per una decisione e vengono rigettate. I ricorrenti o i loro rappresentanti che presentano una richiesta di misura provvisoria ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento devono conformarsi ai requisiti indicati di seguito2.
2 È essenziale fornire recapiti completi.
A. Informazioni e documenti richiesti
Le richieste dovrebbero, ove possibile, essere redatte in una delle lingue ufficiali delle Parti contraenti e presentate tramite il sito ECHR Rule 39 Site oppure via fax o per posta. La Corte non prenderà in esame le richieste inviate per posta elettronica.
Esse devono contenere le seguenti informazioni:
• Nome/i del ricorrente
• Cognome/i del ricorrente
• Indirizzo attuale del ricorrente o luogo di detenzione
• Data di nascita
• Nazionalità
• Se vi sono più ricorrenti, «Nome/i», «Cognome/i», «Indirizzo attuale», «Data di nascita» e «Nazionalità» per ciascuno di essi
• Nome/i, cognome/i, indirizzo e qualità del rappresentante, se presente
• Stato/i contro il/i quale/i la richiesta è presentata
Le informazioni e i documenti indicati di seguito devono inoltre essere presentati unitamente alla richiesta.
A. Motivi della richiesta di misure provvisorie:
1. Descrizione dettagliata della situazione attuale;
2. Natura del paventato rischio imminente di danno irreparabile;
3. Copia di tutti i documenti pertinenti (referti medici recenti, fotografie, documenti che dimostrino la vulnerabilità del ricorrente, articoli di stampa o rapporti relativi alla situazione del ricorrente, ecc.);
4. Nei casi di allontanamento/espulsione/estradizione:
a. Ragioni dettagliate della partenza dal paese di origine/paese di destinazione;
b. Ragioni per temere il ritorno nel paese di origine/paese di destinazione;
c. Informazioni relative alla data e alle circostanze dell’arrivo nella Parte contraente;
d. Paese di destinazione;
e. Data prevista dell’allontanamento/espulsione/estradizione;
f. Copia di tutti i documenti pertinenti (mandati di perquisizione, mandati di arresto, condanne penali, articoli di stampa o rapporti riguardanti il ricorrente, rapporti sul paese, ecc.).
B. Informazioni relative ai procedimenti interni nella Parte contraente:
1. Informazioni relative ai procedimenti interni, compresi la data e il contenuto delle decisioni giudiziarie e delle impugnazioni;
2. Ogni altra informazione pertinente riguardante i procedimenti dinanzi alle autorità interne;
3. Copia di tutti i documenti pertinenti (copie delle decisioni delle autorità nazionali, delle decisioni giudiziarie, delle istanze presentate alle autorità nazionali e ai giudici nazionali, ecc.);
4. Nei casi di allontanamento/espulsione/estradizione:
a. Informazioni sull’eventuale procedura di asilo;
b. Informazioni sulla procedura di allontanamento;
c. Copia di tutti i documenti pertinenti.
C. Articoli della Convenzione invocati.
D. Un formulario di procura debitamente compilato, se la richiesta è presentata da un rappresentante. Il formulario può essere inviato poco dopo la presentazione della richiesta. Per le richieste di misure provvisorie è richiesto il consenso dei ricorrenti.
E. Un numero di riferimento della Corte, qualora ne siate già in possesso in relazione alla presente richiesta.
F. Qualsiasi altra informazione e qualsiasi altro documento che riteniate necessari.
La mancata presentazione delle informazioni e dei documenti sopra menzionati può far ritenere che la richiesta di misure provvisorie non sia suffragata o sia incompleta.
Un mero rinvio ad argomenti esposti in altri documenti o a procedimenti interni non è sufficiente. Le informazioni e i documenti sopra menzionati devono essere allegati a ogni richiesta.
La Corte non contatterà necessariamente i ricorrenti la cui richiesta di misure provvisorie sia incompleta.
B. Presentazione delle richieste in tempo utile
Le richieste di misure provvisorie dovrebbero normalmente essere inviate il prima possibile dopo l’adozione della decisione interna definitiva, in modo da consentire alla Corte e alla sua Cancelleria di disporre di tempo sufficiente per esaminare la questione. La Corte potrebbe non essere in grado di esaminare le richieste nei casi di espulsione o estradizione pervenute meno di un giorno lavorativo prima dell’orario previsto per l’allontanamento3.
Quando la decisione interna definitiva è imminente e sussiste un rischio di esecuzione immediata, in particolare nei casi di espulsione o estradizione, i ricorrenti e i loro rappresentanti dovrebbero presentare la richiesta di misure provvisorie senza attendere tale decisione, indicando chiaramente la data in cui sarà adottata e precisando che la richiesta è subordinata a un esito negativo della decisione interna definitiva.
3 L’elenco dei giorni festivi e degli altri giorni di chiusura della Cancelleria della Corte può essere consultato sul sito Internet della Corte: www.echr.coe.int/contact.
C. Vie di ricorso interne a effetto sospensivo
La Corte non è un’istanza d’appello rispetto alle decisioni dei giudici nazionali; i ricorrenti nei casi di espulsione o estradizione dovrebbero pertanto esperire le vie di ricorso interne idonee a sospendere l’allontanamento prima di rivolgersi alla Corte per ottenere misure provvisorie. Qualora il ricorrente possa ancora esperire vie di ricorso interne aventi effetto sospensivo, la Corte non applicherà l’articolo 39 per impedire l’allontanamento.
D. Allontanamento di una persona verso una Parte contraente
Quando una persona la cui richiesta di misura provvisoria è stata rigettata viene allontanata verso un’altra Parte contraente, essa può, se necessario, presentare una nuova richiesta contro tale Stato ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento o un ricorso ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione.
E. Seguito delle richieste
Una volta presentata una richiesta di misure provvisorie, il ricorrente o il suo rappresentante è tenuto a darvi seguito e a rispondere alla corrispondenza della Cancelleria della Corte.
Il ricorrente deve agire con diligenza nella corrispondenza con la Cancelleria della Corte. È essenziale informare immediatamente la Corte di qualsiasi mutamento della situazione amministrativa del ricorrente o di altre circostanze (ad esempio, se al ricorrente viene rilasciato un titolo di soggiorno, se rientra nel paese d’origine o cambia comunque indirizzo, se vi è un cambiamento della data e dell’ora dell’allontanamento, oppure se interviene una nuova decisione giudiziaria o altro sviluppo relativo alla richiesta del ricorrente).
Quando una misura è stata applicata, il ricorrente o il suo rappresentante deve tenere la Corte regolarmente e tempestivamente informata sullo stato di eventuali procedimenti interni pendenti. L’inosservanza di tale obbligo può condurre alla cancellazione del ricorso dal ruolo della Corte.
Quando una richiesta di misure provvisorie è stata rigettata, il ricorrente o il suo rappresentante dovrebbe informare la Corte se intende proseguire il ricorso. Il rappresentante del ricorrente deve inoltre informare tempestivamente la Corte, di propria iniziativa, di qualsiasi possibile perdita di contatto con il ricorrente.
Quando la richiesta è stata presentata tramite il sito ECHR Rule 39 Site e successivamente chiusa sul sito dopo che una decisione è stata notificata al ricorrente o al suo rappresentante, ogni ulteriore corrispondenza con la Corte deve essere inviata via fax o per posta. La corrispondenza indirizzata direttamente tramite posta elettronica a un giudice, al presidente di una Sezione, al presidente della Corte o a un membro del personale della Cancelleria non sarà presa in considerazione.
